Art. 13.
            Governo della Regione e sua durata in carica

1.  Il  Presidente della Regione e la giunta costituiscono il Governo
della  Regione.  2. Il Presidente della Regione e la giunta regionale
esercitano  le  funzioni  attribuite dallo statuto e dalla legge fino
alla proclamazione del nuovo Presidente.
3.  Il  consiglio  puo'  esprimere  la  sfiducia  nei  confronti  del
Presidente  della  Regione.  La  sfiducia  comporta le dimissioni del
Presidente  con  gli  effetti stabiliti dallo statuto. La sfiducia e'
espressa mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta
da  almeno  un  quarto  dei  componenti del consiglio e approvata per
appello  nominale con il voto della meta' piu' uno dei componenti. La
mozione  non  puo'  essere messa in discussione prima di tre giorni o
dopo venti giorni dalla sua presentazione.
4.  Le dimissioni del Presidente della Regione in assenza di sfiducia
sono presentate al Presidente del consiglio regionale il quale ne da'
tempestiva  comunicazione  al consiglio regionale. Diventano efficaci
dalla data di comunicazione.
5.  La  legge regionale disciplina le modalita' di accertamento delle
cause  di  cessazione  del  Presidente  diverse dalla sfiducia, dalle
dimissioni e dalla rimozione.
6. Il voto del consiglio contrario rispetto alla questione di governo
posta  dal  Presidente  della  Regione  comporta  gli  stessi effetti
dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia.
7.  Qualsiasi  causa  di  cessazione  del  Presidente  della  Regione
comporta  le  dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio
regionale.  Questi  effetti conseguono altresi' anche alle dimissioni
contestuali  della  meta'  piu'  uno  dei  componenti  del  consiglio
regionale.