Art. 17.
       Partecipazione alla formazione del diritto comunitario

1.  Il  Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi
stabiliti dal consiglio regionale, la piu' ampia partecipazione della
Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e
di   indirizzo  comunitari.  2.  I  progetti  di  atti  comunitari  e
dell'Unione   europea   di  interesse  regionale,  nonche'  gli  atti
preordinati  alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni,
sui  quali  la giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al
consiglio regionale dal Presidente della Regione.
3.  Tra  i  progetti  e  gli  atti  di cui al comma 2 sono compresi i
documenti  di  consultazione,  quali  libri  verdi,  libri  bianchi e
comunicazioni, predisposti dalla commissione delle Comunita' europee.
4.  Il  Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio
regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del
diritto  comunitario  che  risultano  inserite  all'ordine del giorno
delle  riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri della Repubblica e del
Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione  europea alle quali egli prenda
parte.
5.  Il  Presidente  della  Regione riferisce annualmente al consiglio
regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o
in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle
riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione  europea,  entro
quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
6.  Sui  progetti  e  sugli  atti  di  cui  ai commi 2 e 3 e nei casi
previsti   dal   comma  4,  il  consiglio  regionale  puo'  formulare
osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla giunta.