Art. 18.
               Attivita' internazionale della Regione

1.  Nel  rispetto  della  competenza  statale  in materia di politica
estera  e  dei  decreti  legislativi  di attuazione dello statuto, il
Presidente    della    Regione    e'    responsabile   dell'attivita'
internazionale  della  regione  ed  esercita le relative funzioni nel
rispetto  degli  indirizzi  del  consiglio regionale. 2. Il consiglio
regionale approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di
cooperazione internazionale e attivita' internazionale della Regione.