Art. 19.
                Composizione del Consiglio regionale

1. Il numero dei consiglieri regionali e' stabilito dallo statuto. Il
Presidente  della  Regione  e  il candidato alla carica di Presidente
della   Regione   che   ha   conseguito  un  numero  di  voti  validi
immediatamente  inferiore  a  quello  del candidato eletto Presidente
fanno parte del consiglio regionale.