Art. 2. Durata in carica degli organi 1. La durata in carica degli organi e' stabilita dallo statuto e dalle disposizioni della presente legge. 2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione. 3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale. 4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.