Art. 2.
                    Durata in carica degli organi

1.  La  durata  in  carica  degli organi e' stabilita dallo statuto e
dalle  disposizioni  della  presente legge. 2. I poteri del Consiglio
regionale   e  del  Presidente  della  Regione  sono  prorogati,  per
l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi
organi.   I   poteri  della  giunta  regionale  sono  prorogati,  per
l'ordinaria   amministrazione,  sino  alla  proclamazione  del  nuovo
Presidente della Regione.
3.  In  caso  di  scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano
annullate,  e  salvo  lo  scioglimento  del  consiglio regionale o la
rimozione  del Presidente della Regione disposti con decreto motivato
del  Presidente  della  Repubblica,  i  poteri  del  Presidente della
Regione    e   della   giunta   sono   prorogati,   per   l'ordinaria
amministrazione,  fino  alla  proclamazione  del  nuovo Presidente; i
poteri del consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino
alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.
4.  Nel  periodo  che  intercorre  tra  la  proclamazione  del  nuovo
Presidente  della  Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli
assessori,  i  poteri  degli  organi  di  governo sono esercitati dal
Presidente     della     Regione,     limitatamente     all'ordinaria
amministrazione.