Art. 20.
Elezione  diretta  del  Presidente  della  Regione  e  del  consiglio
                              regionale

1.  Il  Presidente della Regione e il consiglio regionale sono eletti
contestualmente  a  suffragio  universale,  diretto, libero, uguale e
segreto. 2. E eletto Presidente della Regione il candidato Presidente
che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
3.  Il  Presidente  della  Regione non puo' immediatamente candidarsi
alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.
4.  Ai  fini  del  comma  3 non si computa come mandato quello che ha
avuto  durata  inferiore  a  due anni, sei mesi e un giorno per causa
diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.