Art. 23.
       Modalita' di presentazione delle liste circoscrizionali

1.   Ogni  lista  circoscrizionale  deve  comprendere  un  numero  di
candidati   non   superiore   al   numero  di  seggi  assegnati  alla
circoscrizione  ai  sensi  dell'art. 21, comma 4, ne' inferiore ad un
terzo  di tale numero. 2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere,
a  pena  di  esclusione,  non  piu'  del  60  per  cento, arrotondato
all'unita' superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i
nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del
genere meno rappresentato.
3.  Nessun  candidato  puo' essere compreso in liste circoscrizionali
con  contrassegni  diversi, ne' in piu' di tre liste circoscrizionali
con lo stesso contrassegno, pena la nullita' della sua elezione.
4.  I  gruppi  di  liste  presentati  da  partiti  o  gruppi politici
espressivi  della minoranza linguistica slovena possono contenere una
dichiarazione  di  collegamento  con  un  solo  altro gruppo di liste
presente   in   tutte   le  circoscrizioni,  ai  fini  dell'eventuale
attribuzione  del  seggio  di  cui  all'art.  28; le dichiarazioni di
collegamento   devono   essere  reciproche  e  il  collegamento  puo'
intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa
coalizione.
5.  Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e
Udine  le  liste  dei  candidati  devono  essere  presentate, in ogni
singola  circoscrizione,  da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500
elettori   iscritti   nelle   liste   elettorali   dei  comuni  della
circoscrizione  stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo,
le  liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e
da  non  piu'  di  1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della circoscrizione.
6.  Per  i  gruppi  di  liste presentati da partiti o gruppi politici
espressivi  della  minoranza  linguistica  slovena  la raccolta delle
firme  e'  sufficiente  nel numero della meta' di quello previsto per
gli  altri  gruppi  di  liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste,
Gorizia e Udine, ove e' maggiormente presente la minoranza slovena.
7.  La  firma  del  sottoscrittore  deve  essere  autenticata  da  un
consigliere  regionale  owero da uno dei seguenti pubblici ufficiali:
notaio,   giudice   di   pace,   cancelliere  e  collaboratore  delle
cancellerie  delle  corti d'appello e dei tribunali, segretario delle
procure   della  Repubblica,  presidente  della  provincia,  sindaco,
assessore  comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale,
del   consiglio   provinciale   e   del  consiglio  circoscrizionale,
vicepresidente  del  consiglio circoscrizionale, segretario comunale,
segretario  provinciale,  funzionario  incaricato  dal  sindaco o dal
presidente   della   provincia,  consigliere  provinciale  che  abbia
comunicato  la  propria disponibilita' al presidente della provincia,
consigliere  comunale  che abbia comunicato la propria disponibilita'
al sindaco del comune.
8.  Per  i  partiti  o  gruppi  politici che nell'ultima elezione del
consiglio   regionale  abbiano  presentato  candidature  con  proprio
contrassegno  ed  abbiano  ottenuto  almeno  un  seggio, le liste dei
candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario
del  partito  o  movimento  politico  o  dai  presidenti  o segretari
regionali  o  provinciali  di  essi  owero da rappresentanti all'uopo
incaricati  dai  rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto
autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.