Art. 23. Modalita' di presentazione delle liste circoscrizionali 1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'art. 21, comma 4, ne' inferiore ad un terzo di tale numero. 2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non piu' del 60 per cento, arrotondato all'unita' superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato. 3. Nessun candidato puo' essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ne' in piu' di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullita' della sua elezione. 4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'art. 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento puo' intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione. 5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione. 6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme e' sufficiente nel numero della meta' di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove e' maggiormente presente la minoranza slovena. 7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale owero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilita' al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilita' al sindaco del comune. 8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi owero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.