Art. 26.
              Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

1.  E'  ripartito  fra  i  gruppi di liste un numero di seggi pari al
numero  dei consiglieri regionali stabilito dallo statuto meno due. I
seggi   sono  ripartiti,  dopo  la  proclamazione  dell'elezione  del
Presidente  della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di
ciascun  gruppo  di  liste.  2.  La  cifra elettorale regionale di un
gruppo  di  liste  e' data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle
liste   circoscrizionali   del  gruppo  in  tutte  le  circoscrizioni
elettorali.
3.  I  gruppi  di  liste  sono  ammessi alla ripartizione dei seggi a
condizione  che  la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad
almeno  il  4  per cento dei voti validi regionali o a condizione che
abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno
il  20  per  cento  dei  voti  validi  circoscrizionali  o, ancora, a
condizione  che  la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad
almeno  11,5  per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria
delle  cifre  elettorali  regionali  dei gruppi di liste appartenenti
alla  medesima  coalizione  sia  pari almeno al 15 per cento dei voti
validi regionali.
4.  Per  l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide
la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3,
4  e  seguenti  sino  alla concorrenza del numero dei seggi di cui al
comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono
nell'ordine i piu' alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso
di  parita'  di quoziente, il seggio e' attribuito al gruppo di liste
che  ha  ottenuto la cifra elettorale piu' alta e, a parita' anche di
questa, mediante sorteggio.
5.  Se  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 4 non
consente  il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2
dell'art.  27,  l'attribuzione  dei  seggi ai gruppi di liste awiene,
rispettivamente, secondo le modalita' dei commi 6 e 7.
6.  Qualora  la  coalizione  di  gruppi di liste o il gruppo di liste
collegati  al  candidato  eletto  Presidente  della Regione non abbia
conseguito   complessivamente  la  quota  minima  di  seggi  prevista
dall'art.  27,  comma  1,  a  quella coalizione o a quel gruppo viene
assegnata  tale  quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per
determinare  il  numero  di  seggi  attribuito  a  ciascun  gruppo si
applicano  le  modalita'  previste dal comma 4. I restanti seggi sono
attribuiti  ai  gruppi  di  liste  non  collegati al candidato eletto
Presidente con le modalita' previste dal comma 4.
7.  Qualora  il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato
eletto    Presidente    della    Regione   non   abbiano   conseguito
complessivamente  la  quota  minima  di  seggi prevista dall'art. 27,
comma  2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale
quota  di  seggi;  in  caso  di piu' gruppi di liste non collegati al
candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare
il  numero  di  seggi  attribuito  a  ciascun  gruppo si applicano le
modalita'  previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla
coalizione  di  gruppi  o  al  gruppo di liste collegati al candidato
eletto  Presidente  della  Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in
caso di coalizione, con le modalita' previste dal comma 4.