Art. 28.
Gruppi  di  liste  presentati  da  partiti  o gruppi espressivi della
                    minoranza linguistica slovena

1.  Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi
dell'art.  23,  comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi
dell'art.  26,  e  purche'  abbia  conseguito  una  cifra  elettorale
regionale  non  inferiore  all'1 per cento dei voti validi regionali,
l'attribuzione  dei seggi ai gruppi di liste di cui all'art. 26 viene
ripetuta  sommando  le  cifre  elettorali regionali dei due gruppi di
liste.  2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di
cui  al  comma  1  e'  attribuito  al  gruppo di liste presentato dal
partito  o  gruppo  politico  espressivo  della minoranza linguistica
slovena,  mentre  i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste
collegato a quest'ultimo.
3. Il  seggio  cosi'  ottenuto  dal  gruppo  di  liste presentato dal
partito  o  gruppo  politico  espressivo  della minoranza linguistica
slovena  e' attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la
maggiore   cifra  elettorale  circoscrizionale  espressa  in  termini
percentuali    rispetto    al    totale    delle   cifre   elettorali
circoscrizionali    di   tutte   le   liste   della   circoscrizione;
conseguentemente  per  i  gruppi di liste di cui al presente articolo
non  si  applica  l'art.  29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente
attribuiti  ai  sensi  del  presente articolo sono detratti dai seggi
circoscrizionali attribuiti con le modalita' di cui all'art. 29.