Art. 30.
                            S u r r o g a

1.  Il  seggio  che  rimanga  vacante  per  qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta,  e'  attribuito al candidato alla carica di consigliere
regionale   che,   nella   medesima   lista  circoscrizionale,  segue
immediatamente  l'ultimo  eletto nell'ordine accertato dall'organo di
verifica  dei  poteri.  2. Il candidato Presidente eletto consigliere
regionale  ai  sensi dell'art. 19 che cessa dalla carica e' surrogato
da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra
quelli  collegati  al medesimo candidato Presidente, con il quoziente
piu' alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'art.
26.
3.  Il  candidato  circoscrizionale  da proclamare eletto consigliere
regionale e' il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che
ha,  rispetto  alle  altre  liste  circoscrizionali  del  gruppo,  la
maggiore  cifra  elettorale  residuale  percentuale non utilizzata ai
sensi dell'art. 29, comma 5.