Art. 32.
                          Pari opportunita'

1.  La  legge regionale promuove la pari opportunita' di accesso alla
carica    di    consigliere    regionale    a   favore   del   genere
sottorappresentato  mediante forme di incentivazione o penalizzazione
nel  riparto  delle  risorse  spettanti  ai gruppi consiliari. 2. Per
genere  sottorappresentato,  ai fini della presente legge, si intende
quello  dei due generi che, in consiglio, e' rappresentato da meno di
un  terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma
1, la composizione del consiglio nella legislatura in corso.
3.  In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono
assicurare  la  presenza  paritaria di candidati di entrambi i generi
nei  programmi  di  comunicazione  politica  offerti  dalle emittenti
radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi
autogestiti   previsti   dalla   vigente   normativa  sulle  campagne
elettorali,  devono  mettere in risalto con pari evidenza la presenza
dei  candidati  di  entrambi  i  generi  nelle  liste  presentate dal
soggetto politico che realizza il messaggio.