Art. 34. Modifiche all'art. 3 della legge regionale 21/2004 concernente la rimozione delle cause di ineleggibilita' 1. All'art. 3 della legge regionale 21/2004 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le cause di ineleggibilita' di cui all'art. 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilita' di cui all'art. 2, comma1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale". 2. All'art. 3 della legge regionale 21/2004, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'art. 2, comma 1, lettera h bis). 1 ter. In caso di scioglimento del consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera h-bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione".