Art. 34.
Modifiche  all'art.  3  della  legge regionale 21/2004 concernente la
              rimozione delle cause di ineleggibilita'

1.  All'art. 3 della legge regionale 21/2004 il comma 1 e' sostituito
dal  seguente:  "1.  Le  cause  di ineleggibilita' di cui all'art. 2,
comma  1,  escluse  quelle  di  cui alle lettere g), h) e h bis), non
hanno  effetto  se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni,
trasferimento,  revoca  dell'incarico  o del comando, collocamento in
aspettativa  non  retribuita,  non  oltre  il  giorno  fissato per la
presentazione  delle  candidature. Le cause di ineleggibilita' di cui
all'art.  2,  comma1,  lettere  g), h) e h bis), non hanno effetto se
l'interessato  cessa  dalle  funzioni  per dimissioni, trasferimento,
revoca  dell'incarico,  collocamento  in  aspettativa non retribuita,
almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di
durata del consiglio regionale".
2.  All'art.  3  della legge regionale 21/2004, dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:
"1  bis.  L'accettazione  della  candidatura comporta in ogni caso la
decadenza dalle cariche di cui all'art. 2, comma 1, lettera h bis).
1  ter.  In  caso  di  scioglimento  del  consiglio regionale, che ne
anticipi  la  scadenza  di  oltre  centoventi  giorni,  le  cause  di
ineleggibilita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera h-bis), non hanno
effetto  se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione".