Art. 38. Disposizione transitoria 1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'art. 37, si applica quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 18 giugno 2007 ILLY