Art. 38.
                      Disposizione transitoria

1.  Sino  all'entrata  in  vigore  della  legge  regionale recante la
disciplina  di  cui all'art. 37, si applica quanto previsto dall'art.
5,  commi  2  e  3,  della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2
(Disposizioni  concernenti  l'elezione  diretta  dei presidenti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Trieste, addi' 18 giugno 2007
                                ILLY