Art. 9.
                Prerogative dei consiglieri regionali

1.   I   consiglieri   regionali   rappresentano   l'intera   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  senza  vincolo  di mandato. 2. Il consigliere
regionale  ha  l'obbligo  di  partecipare  alle  sedute del consiglio
regionale,  delle  commissioni e degli altri organismi consiliari dei
quali fa parte, salvo legittimo impedimento.
3.  Ai  fini  dell'espletamento  del  suo  mandato, il consigliere ha
diritto  di accedere agli atti degli uffici della Regione, degli enti
e  degli  organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di
ottenere  la  documentazione  e le informazioni in loro possesso, nel
rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di
osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
4.  La  Regione  promuove  l'accesso dei consiglieri presso gli altri
enti  e  organismi  di  diritto  pubblico  e  privato  cui la Regione
partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni.
5.  Il regolamento del consiglio disciplina le modalita' di esercizio
dell'iniziativa  del  consigliere regionale per cio' che riguarda gli
atti ispettivi, di controllo, di indirizzo e legislativi.
6.   Ai  consiglieri  sono  assicurati  servizi  comuni  e  dotazioni
individuali necessari al pieno esercizio delle loro funzioni.
7.  La  legge regionale disciplina l'indennita', anche differita, dei
consiglieri,  i  rimborsi  spese  e l'assegno vitalizio nei limiti di
quanto  la  legge  della  Repubblica prevede per i deputati. La legge
regionale  prevede  che  almeno  il  75 per cento del complesso delle
indennita'  spettanti  al consigliere regionale e' collegato alla sua
effettiva partecipazione ai lavori del consiglio.