ALLEGATO .
Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'  per il finanziamento
delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
per  il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale
e dei siti legati alla prima guerra mondiale.
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
1.  Il  presente  regolamento,  ai sensi dell'art. 30, comma 1, della
legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7 (testo unico delle norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso),
definisce  i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi
previsti  dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000,
n.  14  (Norme  per  il  recupero  e la valorizzazione del patrimonio
storico-culturale  e  dei siti legati alla prima guerra mondiale), di
seguito  chiamata  legge,  al  fine  di  promuovere  e  sostenere  la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e
ambientale attinente ai fatti della prima guerra mondiale.
                               Art. 2.
               Oggetto e beneficiari degli interventi
1.  I  contributi  di  cui all'art. 1 sono destinati al finanziamento
delle iniziative progettuali aventi ad oggetto:
a)  la  conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili
quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni;
b)  l'acquisizione  e/o la sistemazione di beni immobili da destinare
ad uso museale;
c)  la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione e restauro
di  reperti,  oggetti,  documenti,  pubblicazioni,  diari  e  archivi
relativi  al  primo  conflitto  mondiale,  nonche'  la valorizzazione
attraverso   attivita'   editoriali,  espositive,  mostre,  seminari,
convegni,  conferenze  e  altri  strumenti  didattico-divulgativi, da
realizzare anche in collaborazione con istituti scientifici e museali
di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale;
d)  la  realizzazione  e  manutenzione di strutture di servizio quali
sentieri,   percorsi,   punti   d'informazione   e  accesso,  nonche'
attrezzature complementari, destinate alla fruizione turistica, anche
transfrontaliera,   dei  luoghi  teatro  delle  battaglie  che  hanno
interessato il territorio regionale;
e)    la   definizione,   l'allestimento,   l'organizzazione   e   la
pubblicizzazione   di   organici   percorsi   didattici   concernenti
testimonianze significative del primo conflitto mondiale;
f) la gestione dei beni e delle strutture di cui alle lettere a), b),
d)  ed  e),  al  fine di garantirne la fruizione secondo le finalita'
della legge.
2.  Ai  contributi  di  cui  al  comma  1 possono accedere i seguenti
soggetti:
a)  per  le  iniziative  di  cui  alla  lettera  a),  i proprietari o
possessori, pubblici o privati, dei beni immobili considerati, ovvero
gli  Enti  locali  o  le  associazioni aventi titolo a gestire i beni
medesimi;
b) per le iniziative di cui alla lettera b), i soli enti pubblici;
c)  per  le  iniziative  di cui alla lettera c), gli Enti locali e ad
altre istituzioni ed enti pubblici;
d)  per  le iniziative di cui alle lettere d) ed e), gli Enti locali,
anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;
e)  per  le  iniziative  di  cui alla lettera f), gli enti pubblici e
privati gestori delle strutture e dei beni considerati.
3.  Ai  contributi per le iniziative previste dal comma 1, eccettuate
quelle di cui alla lettera b), possono accedere anche le associazioni
senza  fine  di  lucro  e  regolarmente  costituite  che  operano per
finalita' coerenti con quelle della legge e dispongono di strutture o
attrezzature   e   organizzazione  adeguata  alla  realizzazione  dei
progetti proposti.
                               Capo II
              Presentazione delle domande di contributo
                               Art. 3.
             Termine per la presentazione delle domande
1.  Le  domande  tese  ad  ottenere  i  contributi di cui al presente
regolamento  sono  presentate  prima  dell'inizio della realizzazione
dell'iniziativa  proposta  e  devono  pervenire alla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport
e  pace  -  Servizio  conservazione  patrimonio  culturale e gestione
centro  regionale  di catalogazione e restauro dei beni culturali, di
seguito denominato servizio, entro il termine del 31gennaio dell'anno
cui  esse  si  riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6,
commi 2 e 3 della legge regionale 7/2000.
2.  Le  domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non
sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione
viene data comunicazione all'interessato.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
1. Le domande di contributo sono redatte in conformita' al modello di
cui  agli  allegati  da  A  a  F  e  sono  corredate  dalla  seguente
documentazione, specificata nei modelli medesimi:
a)  relazione illustrativa delle caratteristiche e delle modalita' di
realizzazione del progetto;
b)  descrizione  dello  stato  dei  beni  o  dei  luoghi  oggetto  di
intervento;
c) documentazione relativa alla natura e all'entita' degli interventi
programmati,  con  un piano finanziario recante l'articolazione delle
singole  voci  di  spesa,  nonche',  nel caso delle iniziative di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  b), una perizia di stima del valore
dell'immobile da acquistare;
d)  dichiarazione  attestante  l'esistenza e l'entita' dei contributi
eventualmente  concessi  dallo  Stato  o  da  altri  enti pubblici, o
erogati  da  privati per la stessa iniziativa, nonche' l'esistenza di
eventuali  iniziative  pregresse  sulla  struttura  o  il bene cui si
riferisce la domanda, gia' realizzate con il sostegno regionale;
2.  Il servizio puo' chiedere per una sola volta l'integrazione degli
atti  o  dei  documenti necessari ai fini istruttori. li' termine del
procedimento   resta  sospeso  fino  alla  presentazione  degli  atti
integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro il termine
stabilito  nella  richiesta, che comunque non puo' essere inferiore a
quindici giorni, il procedimento si conclude negativamente.
                               Art. 5.
                       Durata del procedimento
1.  Il  procedimento si conclude entro il termine di duecentoquaranta
giorni.
                              Capo III
                        I s t r u t t o r i a
                               Art. 6.
                        Fasi dell'istruttoria
1. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:
a)  verifica  del  possesso  dei  requisiti soggettivi e oggettivi di
ammissibilita';
b)  determinazione,  per  ciascuna delle domande accolte, della spesa
ammissibile a contributo;
c)  fissazione  della  misura  massima  del  contributo assegnabile a
ciascuna iniziativa;
d)  determinazione dell'ordine di priorita' nel soddisfacimento delle
domande in applicazione dei criteri di cui all'art. 10.
                               Art. 7.
              Verifica dei requisiti di ammissibilita'
1.  La  verifica  dei  requisiti  di  natura  soggettiva ed oggettiva
risultanti  dalle domande accerta la sussistenza delle condizioni per
l'ammissione delle domande alle fasi successive dell'istruttoria.
2.  La  verifica  dei  requisiti  soggettivi  accerta  che la formale
qualificazione   giuridica  del  soggetto  proponente  rientri  nelle
categorie di soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
3. La verifica dei requisiti oggettivi accerta:
a)  sul  piano  formale;  la  presenza  di elementi di documentazione
adeguati  a  consentire  la valutazione del piano finanziario e delle
condizioni  di  fattibilita' tecnica ed organizzativa dell'iniziativa
proposta;
b)  nel  merito,  la corrispondenza degli obiettivi specifici e degli
elementi progettuali dell'iniziativa medesima rispetto alle finalita'
della legge, avuto riguardo, in particolare: alla qualita' tecnica ed
alle  modalita'  di  realizzazione  delle  attivita'  previste;  alle
caratteristiche materiali, alla natura giuridica ed all'uso attuale e
previsto  delle  strutture  o  dei  beni  considerati;  al  grado  di
necessita'   e   di   urgenza   degli   interventi  conservativi,  di
manutenzione e di restauro.
4.  Alla verifica di cui al comma 3, lettera b), con riferimento agli
elementi   progettuali   concernenti   interventi   conservativi,  di
manutenzione   e   di  restauro,  provvede  il  Centro  regionale  di
catalogazione  e  restauro  dei  beni  culturali,  avvalendosi  delle
risorse dell'Unita' organizzativa per la catalogazione.
                               Art. 8.
                          Spesa ammissibile
1.  Per  ciascuna  delle  iniziative  riconosciute  in  possesso  dei
requisiti  soggettivi  e  oggettivi  di  cui  all'art.  7  si procede
all'individuazione  delle  voci  di  spesa ammissibili a contributo e
alla  determinazione  dei relativi importi, sulla base della verifica
di coerenza e congruita' delle previsioni recate dalla documentazione
illustrativa  e dal piano finanziario dell'iniziativa e tenendo conto
delle  contestuali  ulteriori  previsioni  di  copertura finanziaria,
indicate dal soggetto proponente.
2.  Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla
realizzazione dell'iniziativa progettuale proposta, ivi comprese, per
le  iniziative  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d), le
tecniche  generali  e  di  collaudo,  entro  i  limiti previsti dagli
articoli  56,  comma 2 e 59, comma 2, della legge regionale 31 maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3.  In  presenza di un elevato numero di domande, si procede di norma
alla  loro  ripartizione  in  fasce  per dimensioni finanziarie delle
iniziative   proposte,   all'interno   dei  singoli  gruppi  omogenei
corrispondenti  alla tipologia di iniziative di cui all'art. 2, comma
1,  ed  alla  corrispondente  adozione  di  una scala di parametri di
riferimento  quantitativo  per  l'individuazione  dei limiti minimi e
massimi di spesa ammissibile per ciascuna fascia.
                               Art. 9.
                       Entita' del contributo
1.  L'entita'  del  contributo  da  assegnare  a  ciascuna iniziativa
proposta   e'   fissata,  con  riferimento  all'importo  delle  spese
riconosciute  ammissibili,  come determinato ai sensi dell'art. 8, al
netto   della   parte   eventualmente   coperta  da  altre  fonti  di
finanziamento, entro i seguenti limiti massimi:
a)  per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), 50
per cento;
b)  per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d), 90
per cento;
c)  per  le  iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed
f), 60 per cento.
                              Art. 10.
       Criteri per la determinazione dell'ordine di priorita'
                  nel soddisfacimento delle domande
1.  La  determinazione  dei  contributi  da  assegnare  e' effettuata
tenendo  conto  dell'obiettivo  di  assicurare il soddisfacimento del
piu'  alto  numero  di  domande  compatibile  con  lo  stanziamento a
disposizione.  In  caso  di  insufficienza  delle risorse disponibili
rispetto  all'ammontare  complessivo  del  fabbisogno  accertato  per
soddisfare  le  domande  ammissibili  a  contributo,  si  provvede ad
individuare  tra  le domande medesime, suddivise per gruppi omogenei,
corrispondenti  alla tipologia di iniziative di cui all'art. 2, comma
1, quelle che risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno
conseguimento  delle  finalita'  dalla  legge.  A  questo  scopo sono
accertati e valutati come criteri di priorita':
a)  la  maggiore efficacia dell'intervento regionale, derivante dalla
coerenza  e  complementarieta'  dello  stesso rispetto alle azioni di
conservazione e valorizzazione programmate da altri soggetti;
b) il carattere di continuita' dell'intervento regionale, in funzione
del completamento di iniziative progettuali gia' avviate e finanziate
in esercizi precedenti;
c)  il  miglioramento  delle  condizioni  di  fruibilita' e godimento
pubblico  dei  beni  immobili  e  mobili  di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e c), conseguibile con la realizzazione dell'iniziativa;
d) il carattere organico dell'iniziativa di conservazione, restauro e
valorizzazione,  anche  in  rapporto  alla  rilevanza culturale, alla
natura  e  allo  stato di conservazione dei beni immobili e mobili di
cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) e al loro contesto storico e
ambientale,  con particolare riguardo alle iniziative afferenti a una
pluralita'  di  beni compresi in un unico sito ovvero in un complesso
di  strutture  e  testimonianze  culturali unitario e alle iniziative
costituenti  un'autonoma  articolazione  di un'iniziativa progettuale
pluriennale;
e)  l'ubicazione del bene all'interno del perimetro di uno dei parchi
o riserve istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996,
n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
f)  nel  caso  di  iniziativa  proposta  da un'associazione, ai sensi
dell'art.  2, comma 3, la particolare specializzazione e l'esperienza
acquisita dalla medesima nel settore;
g) nel caso delle iniziative di animazione culturale e didattiche, di
cui  all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) la qualita' dei contenuti e
dell'allestimento,   il   particolare   significato   educativo,   la
previsione    di   qualificati   apporti   di   studio   e   indagine
storico-scientifica,  la rilevanza della visibilita' e dell'ambito di
attrazione  previsti,  il  coinvolgimento  di una pluralita' di enti,
pubblici o privati, la rilevanza dell'impatto sul mondo della scuola.
                              Art. 11.
                         Parere obbligatorio
1.  A conclusione dell'istruttoria, il Servizio predispone un'ipotesi
di  riparto delle risorse disponibili, che viene sottoposta all'esame
della  Conferenza  di servizi di cui agli articoli 2 e 3 della legge,
la quale esprime parere sull'applicazione dei criteri di cui all'art.
10.
                              Art. 12.
             Assegnazione ed accettazione del contributo
1.  Acquisito  il  parere  di  cui all'art. 11 e adottato il piano di
riparto,  l'esito  dell'istruttoria e' comunicato all'interessato, al
quale  e'  contestualmente richiesta, con la fissazione di un termine
perentorio  per  la  risposta,  una dichiarazione di accettazione del
contributo   assegnato,   corredata  del  programma  temporale  degli
interventi   di  cui  e'  prevista  la  realizzazione  a  fronte  del
contributo stesso.
2. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), che
comportano  interventi conservativi, di manutenzione e di restauro su
beni  oggetto  di tutela ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7
marzo  2001,  n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale),  con la comunicazione di cui al comma 1 al destinatario e'
altresi'  richiesto di produrre al Servizio, in caso di accettazione,
l'autorizzazione emessa dalla competente Soprintendenza.
3.  Nel  caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente
in  materia  di  lavori  pubblici, la comunicazione di cui al comma 1
invita   il   destinatario,  in  caso  di  accettazione,  a  produrre
direttamente  alla  Direzione  provinciale lavori pubblici competente
per   territorio,  entro  un  termine  stabilito,  la  documentazione
necessaria  a tale Direzione per provvedere alla determinazione della
spesa  ammissibile,  in  applicazione  della legge regionale 14/2002,
unitamente all'autorizzazione della competente Soprintendenza, di cui
al comma 2.
4.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'  condizione  per  la
concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario
alla copertura della quota di spesa ammissibile eccedente.
                               Capo IV
             Erogazione e rendicontazione del contributo
                              Art. 13.
                         E r o g a z i o n e
1.  Con  il  decreto  di concessione puo' essere erogato, a fronte di
espressa  richiesta  del  beneficiario,  un  importo  pari al 40% del
contributo concesso.
2.  L'importo  rimanente  viene erogato a seguito della presentazione
del rendiconto ai sensi dell'art. 14.
3.  Nel  caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente
in  materia  di  lavori  pubblici,  all'erogazione  del contributo si
provvede in conformita' alla legge regionale 14/2002.
                              Art. 14.
                     Rendicontazione della spesa
1.  Ai  fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il
termine  fissato  dal decreto di concessione, eventualmente prorogato
su  richiesta motivata, la documentazione giustificativa della spesa,
come prevista dagli articoli 41,42 e 43 della legge regionale 7/2000,
nonche'  l'ulteriore  documentazione  eventualmente prescritta con il
decreto medesimo.
2.  Sono  ammesse  a rendiconto solamente le spese effettuate dopo la
presentazione della domanda.
3. Nel caso di interventi conservativi, di manutenzione e di restauro
su  beni  culturali  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  della legge n.
78/2001,  la  documentazione di cui al comma 1 e' integrata dal visto
di  conformita'  all'autorizzazione  di cui all'art. 13, commi 2 e 3,
emesso dalla competente Soprintendenza a conclusione dei lavori.
4.  In  sede di rendicontazione sono inoltre indicati tutti gli altri
contributi  pubblici eventualmente ottenuti per la stessa iniziativa,
oggetto di contributo regionale.
5.  Nel  caso  di iniziative che hanno comportato la realizzazione di
pubblicazioni,   il   beneficiario   e'  tenuto  a  menzionare  nelle
pubblicazioni   medesime   che  esse  sono  state  sostenute  con  il
contributo   della   Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e  ad
allegarne due copie alla documentazione di cui al comma 1.
                              Art. 15.
       Controlli, revoca e restituzione degli importi erogati
1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al
riscontro  analitico  della  documentazione  attestante l'impiego dei
contributi  erogati,  tutti  i  soggetti beneficiari di contributi di
importo  annuo  superiore  al  25%  dell'ammontare dello stanziamento
annuale.  Nelle  medesime  forme, possono essere inoltre sottoposti a
verifica  ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo
pari o inferiore.
2.  La  mancata rendicontazione nel termine e secondo le modalita' di
cui  all'art.  14 comporta la revoca del contributo e la restituzione
delle  somme  eventualmente erogate, come previsto dagli articoli 49,
50 e 51 della legge regionale n. 7/2000.
                               Capo V
                  Disposizioni transitorie e finali
                              Art. 16.
                     Modifiche della modulistica
1.  Eventuali  modifiche  ed  integrazioni  dei  modelli  di cui agli
allegati da A a F del presente regolamento, previsti per la redazione
delle  domande  di contributo dall'art. 4, comma 1, sono disposte con
decreto  del  direttore  centrale  dell'istruzione,  cultura, sport e
pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.
                              Art. 17.
                           Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si
applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 18.
                      Disposizioni transitorie
1.  In  via  di  prima  applicazione,  sono  fatte  salve  le domande
presentate  entro  il  31  gennaio  2007,  ancorche'  non  redatte in
conformita'  ai  modelli  previsti  dall'art.  4,  comma  1,  purche'
integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo
medesimo   entro  il  termine  diventi  giorni  dalla  richiesta  del
Servizio.
                              Art. 19.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)