ALLEGATO . Regolamento concernente criteri e modalita' per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale. Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), di seguito chiamata legge, al fine di promuovere e sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della prima guerra mondiale. Art. 2. Oggetto e beneficiari degli interventi 1. I contributi di cui all'art. 1 sono destinati al finanziamento delle iniziative progettuali aventi ad oggetto: a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni; b) l'acquisizione e/o la sistemazione di beni immobili da destinare ad uso museale; c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione e restauro di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale, nonche' la valorizzazione attraverso attivita' editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, da realizzare anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale; d) la realizzazione e manutenzione di strutture di servizio quali sentieri, percorsi, punti d'informazione e accesso, nonche' attrezzature complementari, destinate alla fruizione turistica, anche transfrontaliera, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale; e) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale; f) la gestione dei beni e delle strutture di cui alle lettere a), b), d) ed e), al fine di garantirne la fruizione secondo le finalita' della legge. 2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere i seguenti soggetti: a) per le iniziative di cui alla lettera a), i proprietari o possessori, pubblici o privati, dei beni immobili considerati, ovvero gli Enti locali o le associazioni aventi titolo a gestire i beni medesimi; b) per le iniziative di cui alla lettera b), i soli enti pubblici; c) per le iniziative di cui alla lettera c), gli Enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici; d) per le iniziative di cui alle lettere d) ed e), gli Enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati; e) per le iniziative di cui alla lettera f), gli enti pubblici e privati gestori delle strutture e dei beni considerati. 3. Ai contributi per le iniziative previste dal comma 1, eccettuate quelle di cui alla lettera b), possono accedere anche le associazioni senza fine di lucro e regolarmente costituite che operano per finalita' coerenti con quelle della legge e dispongono di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata alla realizzazione dei progetti proposti. Capo II Presentazione delle domande di contributo Art. 3. Termine per la presentazione delle domande 1. Le domande tese ad ottenere i contributi di cui al presente regolamento sono presentate prima dell'inizio della realizzazione dell'iniziativa proposta e devono pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato servizio, entro il termine del 31gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale 7/2000. 2. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo sono redatte in conformita' al modello di cui agli allegati da A a F e sono corredate dalla seguente documentazione, specificata nei modelli medesimi: a) relazione illustrativa delle caratteristiche e delle modalita' di realizzazione del progetto; b) descrizione dello stato dei beni o dei luoghi oggetto di intervento; c) documentazione relativa alla natura e all'entita' degli interventi programmati, con un piano finanziario recante l'articolazione delle singole voci di spesa, nonche', nel caso delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare; d) dichiarazione attestante l'esistenza e l'entita' dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, o erogati da privati per la stessa iniziativa, nonche' l'esistenza di eventuali iniziative pregresse sulla struttura o il bene cui si riferisce la domanda, gia' realizzate con il sostegno regionale; 2. Il servizio puo' chiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. li' termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro il termine stabilito nella richiesta, che comunque non puo' essere inferiore a quindici giorni, il procedimento si conclude negativamente. Art. 5. Durata del procedimento 1. Il procedimento si conclude entro il termine di duecentoquaranta giorni. Capo III I s t r u t t o r i a Art. 6. Fasi dell'istruttoria 1. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi: a) verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilita'; b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo; c) fissazione della misura massima del contributo assegnabile a ciascuna iniziativa; d) determinazione dell'ordine di priorita' nel soddisfacimento delle domande in applicazione dei criteri di cui all'art. 10. Art. 7. Verifica dei requisiti di ammissibilita' 1. La verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva risultanti dalle domande accerta la sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande alle fasi successive dell'istruttoria. 2. La verifica dei requisiti soggettivi accerta che la formale qualificazione giuridica del soggetto proponente rientri nelle categorie di soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3. 3. La verifica dei requisiti oggettivi accerta: a) sul piano formale; la presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione del piano finanziario e delle condizioni di fattibilita' tecnica ed organizzativa dell'iniziativa proposta; b) nel merito, la corrispondenza degli obiettivi specifici e degli elementi progettuali dell'iniziativa medesima rispetto alle finalita' della legge, avuto riguardo, in particolare: alla qualita' tecnica ed alle modalita' di realizzazione delle attivita' previste; alle caratteristiche materiali, alla natura giuridica ed all'uso attuale e previsto delle strutture o dei beni considerati; al grado di necessita' e di urgenza degli interventi conservativi, di manutenzione e di restauro. 4. Alla verifica di cui al comma 3, lettera b), con riferimento agli elementi progettuali concernenti interventi conservativi, di manutenzione e di restauro, provvede il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, avvalendosi delle risorse dell'Unita' organizzativa per la catalogazione. Art. 8. Spesa ammissibile 1. Per ciascuna delle iniziative riconosciute in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 7 si procede all'individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruita' delle previsioni recate dalla documentazione illustrativa e dal piano finanziario dell'iniziativa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente. 2. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa progettuale proposta, ivi comprese, per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d), le tecniche generali e di collaudo, entro i limiti previsti dagli articoli 56, comma 2 e 59, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 3. In presenza di un elevato numero di domande, si procede di norma alla loro ripartizione in fasce per dimensioni finanziarie delle iniziative proposte, all'interno dei singoli gruppi omogenei corrispondenti alla tipologia di iniziative di cui all'art. 2, comma 1, ed alla corrispondente adozione di una scala di parametri di riferimento quantitativo per l'individuazione dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile per ciascuna fascia. Art. 9. Entita' del contributo 1. L'entita' del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa proposta e' fissata, con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'art. 8, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento, entro i seguenti limiti massimi: a) per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), 50 per cento; b) per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d), 90 per cento; c) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), 60 per cento. Art. 10. Criteri per la determinazione dell'ordine di priorita' nel soddisfacimento delle domande 1. La determinazione dei contributi da assegnare e' effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del piu' alto numero di domande compatibile con lo stanziamento a disposizione. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno accertato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime, suddivise per gruppi omogenei, corrispondenti alla tipologia di iniziative di cui all'art. 2, comma 1, quelle che risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento delle finalita' dalla legge. A questo scopo sono accertati e valutati come criteri di priorita': a) la maggiore efficacia dell'intervento regionale, derivante dalla coerenza e complementarieta' dello stesso rispetto alle azioni di conservazione e valorizzazione programmate da altri soggetti; b) il carattere di continuita' dell'intervento regionale, in funzione del completamento di iniziative progettuali gia' avviate e finanziate in esercizi precedenti; c) il miglioramento delle condizioni di fruibilita' e godimento pubblico dei beni immobili e mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), conseguibile con la realizzazione dell'iniziativa; d) il carattere organico dell'iniziativa di conservazione, restauro e valorizzazione, anche in rapporto alla rilevanza culturale, alla natura e allo stato di conservazione dei beni immobili e mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) e al loro contesto storico e ambientale, con particolare riguardo alle iniziative afferenti a una pluralita' di beni compresi in un unico sito ovvero in un complesso di strutture e testimonianze culturali unitario e alle iniziative costituenti un'autonoma articolazione di un'iniziativa progettuale pluriennale; e) l'ubicazione del bene all'interno del perimetro di uno dei parchi o riserve istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali); f) nel caso di iniziativa proposta da un'associazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, la particolare specializzazione e l'esperienza acquisita dalla medesima nel settore; g) nel caso delle iniziative di animazione culturale e didattiche, di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) la qualita' dei contenuti e dell'allestimento, il particolare significato educativo, la previsione di qualificati apporti di studio e indagine storico-scientifica, la rilevanza della visibilita' e dell'ambito di attrazione previsti, il coinvolgimento di una pluralita' di enti, pubblici o privati, la rilevanza dell'impatto sul mondo della scuola. Art. 11. Parere obbligatorio 1. A conclusione dell'istruttoria, il Servizio predispone un'ipotesi di riparto delle risorse disponibili, che viene sottoposta all'esame della Conferenza di servizi di cui agli articoli 2 e 3 della legge, la quale esprime parere sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 10. Art. 12. Assegnazione ed accettazione del contributo 1. Acquisito il parere di cui all'art. 11 e adottato il piano di riparto, l'esito dell'istruttoria e' comunicato all'interessato, al quale e' contestualmente richiesta, con la fissazione di un termine perentorio per la risposta, una dichiarazione di accettazione del contributo assegnato, corredata del programma temporale degli interventi di cui e' prevista la realizzazione a fronte del contributo stesso. 2. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), che comportano interventi conservativi, di manutenzione e di restauro su beni oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), con la comunicazione di cui al comma 1 al destinatario e' altresi' richiesto di produrre al Servizio, in caso di accettazione, l'autorizzazione emessa dalla competente Soprintendenza. 3. Nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, la comunicazione di cui al comma 1 invita il destinatario, in caso di accettazione, a produrre direttamente alla Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio, entro un termine stabilito, la documentazione necessaria a tale Direzione per provvedere alla determinazione della spesa ammissibile, in applicazione della legge regionale 14/2002, unitamente all'autorizzazione della competente Soprintendenza, di cui al comma 2. 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa ammissibile eccedente. Capo IV Erogazione e rendicontazione del contributo Art. 13. E r o g a z i o n e 1. Con il decreto di concessione puo' essere erogato, a fronte di espressa richiesta del beneficiario, un importo pari al 40% del contributo concesso. 2. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione del rendiconto ai sensi dell'art. 14. 3. Nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, all'erogazione del contributo si provvede in conformita' alla legge regionale 14/2002. Art. 14. Rendicontazione della spesa 1. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41,42 e 43 della legge regionale 7/2000, nonche' l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto medesimo. 2. Sono ammesse a rendiconto solamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda. 3. Nel caso di interventi conservativi, di manutenzione e di restauro su beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 78/2001, la documentazione di cui al comma 1 e' integrata dal visto di conformita' all'autorizzazione di cui all'art. 13, commi 2 e 3, emesso dalla competente Soprintendenza a conclusione dei lavori. 4. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la stessa iniziativa, oggetto di contributo regionale. 5. Nel caso di iniziative che hanno comportato la realizzazione di pubblicazioni, il beneficiario e' tenuto a menzionare nelle pubblicazioni medesime che esse sono state sostenute con il contributo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad allegarne due copie alla documentazione di cui al comma 1. Art. 15. Controlli, revoca e restituzione degli importi erogati 1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di contributi di importo annuo superiore al 25% dell'ammontare dello stanziamento annuale. Nelle medesime forme, possono essere inoltre sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo pari o inferiore. 2. La mancata rendicontazione nel termine e secondo le modalita' di cui all'art. 14 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme eventualmente erogate, come previsto dagli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 7/2000. Capo V Disposizioni transitorie e finali Art. 16. Modifiche della modulistica 1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli allegati da A a F del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo dall'art. 4, comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 17. Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000. Art. 18. Disposizioni transitorie 1. In via di prima applicazione, sono fatte salve le domande presentate entro il 31 gennaio 2007, ancorche' non redatte in conformita' ai modelli previsti dall'art. 4, comma 1, purche' integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine diventi giorni dalla richiesta del Servizio. Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)