ALLEGATO
   Modifiche  al  regolamento per la concessione e l'erogazione degli
   incentivi  previsti  dagli  articoli  30,  31, 32 e 33 della legge
   regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione,
   la  tutela  e  la  qualita'  del  lavoro), emanato con decreto del
   Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 2
     del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1.  La  lettera  f)  del  comma  2  dell'art.  2  del  decreto del
Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' abrogata.
   2.  Dopo  la  lettera  a)  del comma 5 dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 sono inserite le seguenti:
   «a-bis)  non  riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato
di  disoccupazione  a  seguito  della  cessazione  di  un  precedente
rapporto  di  lavoro  con  il  medesimo datore di lavoro richiedente,
intervenuta  nei  dodici  mesi  precedenti  alla  presentazione della
domanda  e  determinata  da  dimissioni  volontarie  del lavoratore o
risoluzione consensuale del contratto di lavoro;
   a-ter)  avere  ad  oggetto  rapporti di lavoro che si svolgono nel
territorio regionale; ».
                               Art. 2.
                        Modifiche all'art. 3
     del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto del
Presidente  della  Regione  n.  033/Pres./2007  e'  sostituita  dalla
seguente:
   «a) soddisfare i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a),
b), d), g), i) e j); ».
   2. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione
n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «4.  Possono  beneficiare degli incentivi di cui all'art. 1, comma
1,  lettera c) anche i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2,
comma  3,  che,  successivamente  all'entrata  in vigore del presente
regolamento,  acquistino  una partecipazione prevalente in un'impresa
avente  i  requisiti  di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d),
g), i) e j).».
                               Art. 3.
                         Modifica all'art. 6
     del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1.  Dopo  la  lettera  c)  del comma 3 dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' inserita la seguente:
   «c-bis) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti
le  libere  professioni  in  forma  individuale,  non  riguardano  il
coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo
grado del datore di lavoro.».
                               Art. 4.
                        Modifiche all'art. 7
       del decreto del Presidente della Regione 033/Pres./2007
   1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione
n.  033/Pres./2007  le  parole  «non  superiore  a  10.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro».
   2.  Dopo  il  comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' inserito il seguente:
   «3-bis.  L'ammontare  massimo  del contributo di cui al comma 3 e'
elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
   a)  qualora,  nell'ipotesi  di  cui  all'art. 3, comma 1, la nuova
impresa  sia  costituita  da  due  o  piu'  soggetti  in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 3;
   b)  qualora,  nell'ipotesi  di  cui  all'art. 3, comma 3, la nuova
impresa  sia  costituita  da  due  o  piu'  soggetti  in possesso dei
requisiti  di  cui  all'art. 2, comma 3 insieme ad altri soggetti che
non  li  soddisfino,  purche' i soggetti in possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella
nuova impresa;
   c)   qualora,   nell'ipotesi  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  la
partecipazione  prevalente  sia  acquistata da due o piu' soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3.»
                               Art. 5.
                         Modifica all'art. 8
     del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' inserito il seguente:
   «2-bis.  L'allegato  A  del presente regolamento e' aggiornato con
decreto  del  direttore  centrale  lavoro,  formazione, universita' e
ricerca da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.».
                               Art. 6.
                         Modifica all'art. 9
     del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione
n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006,
gli  incentivi  di  cui  al  presente regolamento sono cumulabili con
altri  interventi  contributivi  previsti  da  altre  leggi statali e
regionali,  a  meno  che  queste  ultime  espressamente  escludano la
cumulabilita' con altre provvidenze.».
                               Art. 7.
                     Inserimento dell'art. 9-bis
      al decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1.  Dopo  l'art.  9  del  decreto  del Presidente della Regione n.
033/Pres./2007 e' inserito il seguente:
   «Art.  9-bis  (Riparto  delle  risorse). - 1. Ai fini del presente
regolamento  e'  utilizzato  il  100  per  cento della disponibilita'
finanziaria  di  cui  all'art.  80, comma 8, della legge regionale n.
18/2005.
   2.  Il  50  per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito
fra  le  province  in  proporzione al numero di domande di contributo
pervenute a ciascuna provincia entro la data del 30 aprile di ciascun
anno.
   3.  Il  residuo  50  per  cento delle risorse di cui al comma 1 e'
ripartito  fra  le  province  in  proporzione al numero di domande di
contributo  pervenute  a  ciascuna  provincia  entro  la  data del 30
settembre di ciascun anno.
                               Art. 8.
                        Modifiche all'art. 11
     del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1.  Il  comma  2  dell'art.  11  del  decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «2.  Una  volta  verificata  la  sussistenza  dei requisiti per la
concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia
competente  richiede  al  soggetto  che  ha  presentato la domanda di
contributo  una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
e  resa  ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive,  per  accertare le condizioni relative all'applicazione,
nell'esercizio  finanziario  in  corso alla data di ricevimento della
richiesta  di  cui  al  presente  comma e nei due esercizi finanziari
precedenti,   del   regime   de  minimis  ai  sensi  della  normativa
comunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della
commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente
comma  deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva
variazione   rilevante  ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
comunitaria  in  materia. Il superamento dei massimali fissati per la
concessione   di  aiuti  «de  minimis»  dall'art.  2,  comma  2,  del
regolamento  (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006
impedisce la concessione degli incentivi.».
   2.  Il  comma  3  dell'art.  11  del  decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «3.  Ai  fini  dell'erogazione  degli incentivi di cui all'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  e  b),  il  soggetto  beneficiario deve avere
stipulato,  entro  il termine perentorio di novanta giorni dalla data
di  ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo,
il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente
verifica  l'intervenuta  stipulazione  del contratto e la sussistenza
del relativo rapporto di lavoro».
                               Art. 9.
                        Modifiche all'art. 12
     del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1.  Al  comma  1  dell'art.  12  del  decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 le parole «Le domande di contributo per gli
incentivi   di   cui   all'art.   1,  comma  2,  devono,  a  pena  di
inammissibilita',     essere     presentate     anteriormente    alla
stabilizzazione  e devono essere corredate da:» sono sostituite dalle
seguenti: «Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'art.
1,  comma  2,  devono,  a pena di inammissibilita', essere presentate
anteriormente  alla  stabilizzazione  e non oltre il 31 ottobre 2007.
Sempre  a  pena di inammissibilita' le medesime domande devono essere
corredate da:».
   2.  Il  comma  2  dell'art.  12  del  decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «2.  Una  volta  verificata  la  sussistenza  dei requisiti per la
concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia
competente  richiede  al  soggetto  che  ha  presentato la domanda di
contributo  una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
e  resa  ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive,  per  accertare le condizioni relative all'applicazione,
nell'esercizio  finanziario  in  corso alla data di ricevimento della
richiesta  di  cui  al  presente  comma e nei due esercizi finanziari
precedenti,   del   regime   de  minimis  ai  sensi  della  normativa
comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente
comma  deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva
variazione   rilevante  ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
comunitaria  in  materia. Il superamento dei massimali fissati per la
concessione   di  aiuti  «de  minimis»  dall'art.  2,  comma  2,  del
Regolamento  (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006
impedisce la concessione degli incentivi».
   3.  Il  comma  3  dell'art.  12  del  decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «3.  Ai  fini  dell'erogazione  degli incentivi di cui all'art. 1,
comma  2,  il  soggetto  beneficiario  deve avere stipulato, entro il
termine  perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione  della  concessione  dell'incentivo,  il  contratto  di
lavoro  a  tempo  indeterminato.  La  Provincia  competente  verifica
l'intervenuta   stipulazione  del  contratto  e  la  sussistenza  del
relativo rapporto di lavoro».
                              Art. 10.
                        Modifiche all'art. 13
       del decreto del Presidente della Regione 033/Pres./2007
   1.  Il  comma  2  dell'art.  13  del  decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «2.  Una  volta  verificata  la  sussistenza  dei requisiti per la
concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia
competente  richiede  al  soggetto  che  ha  presentato la domanda di
contributo  una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
e  resa  ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive,  per  accertare le condizioni relative all'applicazione,
nell'esercizio  finanziario  in  corso alla data di ricevimento della
richiesta  di  cui  al  presente  comma e nei due esercizi finanziari
precedenti,   del   regime   de  minimis  ai  sensi  della  normativa
comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente
comma  deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva
variazione   rilevante  ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
comunitaria  in  materia. Il superamento dei massimali fissati per la
concessione   di  aiuti  «de  minimis»  dall'art.  2,  comma  2,  del
Regolamento  (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006
impedisce la concessione degli incentivi».
   2.  La  lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  13  del decreto del
Presidente  della  Regione  n.  033/Pres./2007  e'  sostituita  dalla
seguente:
   «b)  una  dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale rappresentante
dell'impresa  in cui i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2,
comma  3, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai
sensi   della   vigente   normativa   in   materia  di  dichiarazioni
sostitutive,  attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei
requisiti  di  cui  all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e
j); ».
                              Art. 11.
                        Modifiche all'art. 14
     del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1.  Il  comma  3  dell'art.  14  del  decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «3.   Il  provvedimento  di  concessione  deve  prevedere  che  il
contributo  ha  natura  di  aiuto de minimis ai sensi della normativa
comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006».
   2.  Il  comma  4  dell'art.  14  del  decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «4.  Le province procedono all'erogazione del contributo una volta
effettuata  con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 11,
comma  3, o 12, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione
di cui all'art. 13, comma 4».
                              Art. 12.
                        Modifica all'art. 15
     del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1.  Il  comma  4  dell'art.  15  del  decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «4.  Una  volta  verificata  la  sussistenza  dei requisiti per la
concessione  degli  incentivi,  la  Provincia  competente richiede al
soggetto  che  ha  presentato  la  domanda  di  cui  al  comma 2, una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi
della  vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per
accertare  le  condizioni  relative  all'applicazione, nell'esercizio
finanziario  in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui
al  presente  comma  e  nei  due  esercizi finanziari precedenti, del
regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di
cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione  del 15
dicembre  2006.  La  dichiarazione  di  cui  al  presente  comma deve
altresi'  contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione
rilevante  ai  fini  dell'applicazione della normativa comunitaria in
materia.  Il  superamento dei massimali fissati per la concessione di
aiuti  «de  minimis»  dall'art.  2,  comma 2, del regolamento (CE) n.
1998/2006  della  Commissione  del  15  dicembre  2006  impedisce  la
concessione degli incentivi.».
                              Art. 13.
                        Modifiche all'art. 16
     del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007
   1.  Il  comma  1  dell'art.  16  del  decreto del Presidente della
Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente:
   «1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2:
   a)  la  mancata  stipulazione  nel  termine perentorio di cui agli
articoli  11, comma 3, o 12, comma 3, del contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
   b)  l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 11, comma
3, o 12, comma 3.».
   2.  Al  comma  3  dell'art.  16  del  decreto del Presidente della
Regione  n. 033/Pres./2007 le parole «nella misura di cui al comma 2»
sono sostituite dalle parole «nella misura di cui al comma 4».
   3.  Al  comma  4  dell'art.  16  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  033/Pres./2007  le parole «Se uno degli eventi di cui al
comma  1» sono sostituite dalle parole «Se uno degli eventi di cui al
comma 3».
                              Art. 14.
                      Disposizione transitoria
   1.  Le  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
033/Pres./2007  introdotte  dal  presente regolamento si applicano ai
procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo  per  i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di
concessione.
                              Art. 15.
                          Entrata in vigore
   1.   Il  presente  regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione  ed  entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
   Visto, il Presidente: Illy