ALLEGATO Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres. Art. 1. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' abrogata. 2. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 sono inserite le seguenti: «a-bis) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro; a-ter) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale; ». Art. 2. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituita dalla seguente: «a) soddisfare i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j); ». 2. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «4. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) anche i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).». Art. 3. Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' inserita la seguente: «c-bis) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.». Art. 4. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 033/Pres./2007 1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 le parole «non superiore a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' inserito il seguente: «3-bis. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 3 e' elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi: a) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o piu' soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3; b) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o piu' soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 insieme ad altri soggetti che non li soddisfino, purche' i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa; c) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o piu' soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3.» Art. 5. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' inserito il seguente: «2-bis. L'allegato A del presente regolamento e' aggiornato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.». Art. 6. Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilita' con altre provvidenze.». Art. 7. Inserimento dell'art. 9-bis al decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Riparto delle risorse). - 1. Ai fini del presente regolamento e' utilizzato il 100 per cento della disponibilita' finanziaria di cui all'art. 80, comma 8, della legge regionale n. 18/2005. 2. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito fra le province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno. 3. Il residuo 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito fra le province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno. Art. 8. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «de minimis» dall'art. 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.». 2. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b), il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro». Art. 9. Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 le parole «Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, devono, a pena di inammissibilita', essere presentate anteriormente alla stabilizzazione e devono essere corredate da:» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, devono, a pena di inammissibilita', essere presentate anteriormente alla stabilizzazione e non oltre il 31 ottobre 2007. Sempre a pena di inammissibilita' le medesime domande devono essere corredate da:». 2. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «de minimis» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi». 3. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro». Art. 10. Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 033/Pres./2007 1. Il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «de minimis» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi». 2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituita dalla seguente: «b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j); ». Art. 11. Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006». 2. Il comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «4. Le province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui all'art. 13, comma 4». Art. 12. Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. Il comma 4 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «de minimis» dall'art. 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.». Art. 13. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 1. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 e' sostituito dal seguente: «1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2: a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3, del contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3.». 2. Al comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 le parole «nella misura di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «nella misura di cui al comma 4». 3. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 le parole «Se uno degli eventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «Se uno degli eventi di cui al comma 3». Art. 14. Disposizione transitoria 1. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres./2007 introdotte dal presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Visto, il Presidente: Illy