ALLEGATO
   Modifiche  al  regolamento  per la concessione di finanziamenti ai
   sensi  dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004,
   n.  13  (interventi  in  materia  di professioni), come sostituito
   dall'art.  6,  comma  9,  della legge 2 febbraio 2005, n. 1 (legge
   finanziaria  2005)  per l'aggiornamento professionale da parte dei
   professionisti  emanato  con  decreto del Presidente della Regione
   dell'8  giugno  2005,  n.  0168/Pres. e modificato con decreti del
   Presidente  della  Regione  21  marzo  2006,  n.  080/Pres.  e  13
   dicembre, 2006 n. 0385/Pres.
                               Art. 1.
                         Modifica all'art. 7
     del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005
   1.   L'art.   7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0168/Pres/2005 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  7.  --  1.  I  contributi concessi hanno natura di aiuti de
minimis  ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del   trattato  agli  aiuti  di  importanza  minore  («de  minimis»),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea serie L n.
379/5 del 28 dicembre 2006».
                               Art. 2.
                         Modifica all'art. 8
     del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005
   1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione
n.  0168/Pres./2005  come modificato dal decreto del presidente della
Regione  n.  080/Pres./2006  la  lettera  c-bis)  e' sostituita dalla
seguente:
   «c-bis).  Dichiarazione  in termini sintetici, resa ai sensi della
vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a
qualsiasi   altro  aiuto  «de  minimis»  ricevuto  nei  due  esercizi
finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso».
                               Art. 3.
                         Modifica all'art. 9
     del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005
   1.  All'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0168/Pres./2005 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
   «4-bis).  Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la
concessione  del contributo l'ufficio competente richiede al soggetto
che  ha  presentato  la  relativa  domanda una dichiarazione, resa ai
sensi   della   vigente   normativa   in   materia  di  dichiarazioni
sostitutive,  per  accertare le condizioni relative all'applicazione,
nell'esercizio  finanziario  in  corso alla data di ricevimento della
richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del
regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di
cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione  del 15
dicembre  2006.  La  dichiarazione  di  cui  al  presente  comma deve
altresi'  contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione
rilevante  ai  fini  dell'applicazione della normativa comunitaria in
materia.  Il  superamento dei massimali fissati per la concessione di
aiuti  «de  minimis»  dall'art.  2,  comma 2, del Regolamento (CE) n.
1998/2006  della  Commissione  del  15  dicembre  2006  impedisce  la
concessione degli incentivi».
                               Art. 4.
                        Modifica all'art. 11
     del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005
   1.  La  lettera  e)  del  comma  3  dell'art.  11  del decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0168/Pres./2005  come  modificato dal
decreto del Presidente della Regione n. 0385/Pres./2006 e' soppressa.
                               Art. 5.
                        Modifica all'art. 13
     del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005
   1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  13  del decreto del
Presidente della Regione n. 0168/Pres./2005 e' soppressa.
                               Art. 6.
                      Disposizione transitoria
   1.  Il  presente  regolamento  si applica ai procedimenti in corso
alla  data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali,
alla  medesima  data,  non  sia  ancora  emanato  il provvedimento di
concessione.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
   1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2007.
   Visto, il Presidente: Illy