Art. 2. Modifiche al titolo II «Gestione dei rifiuti» della legge regionale n. 26/2003 1. Al titolo II della legge regionale n. 26/2003 in materia di gestione dei rifiuti sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'Art. 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalita' con l'introduzione della tassa sul sacco.»; b) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'Art. 16 e' sostituito dal seguente: «1) alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, con esclusione delle operazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), alle infrastrutture per la raccolta differenziata e alle operazioni di cui all'Art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997;»; e) le lettere c) e d) del comma 1 dell'Art. 16 sono abrogate; d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'Art. 16 e' aggiunta la seguente: «h-bis) lo svolgimento delle attivita' attribuite alle autorita' competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno dellacomunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio.»; e) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'Art. 17 e' sostituito dal seguente: «1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell'allegato B, punto D10, del decreto legislativo n. 22/1997, e nell'ambito dei quali e' utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del decreto legislativo n. 22/1997 aventi potenzialita' superiore a 3 MW elettrici;»; f) al comma 2 dell'Art. 23 e' soppresso, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilita' dei rifluttin discarica»; g) il comma 2 dell'Art. 14 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al.presente titolo e sulla base dei criteri di economicita', efficienza, efficacia e trasparenza.».