Art. 2.
Modifiche  al  titolo II «Gestione dei rifiuti» della legge regionale
                             n. 26/2003

    1.  Al  titolo  II della legge regionale n. 26/2003 in materia di
gestione dei rifiuti sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma  3  dell'Art. 15 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Per  favorire  e  incentivare  la  diminuzione dei rifiuti
urbani  i  comuni,  nel determinare la quota variabile della tariffa,
possono applicare il principio di causalita' con l'introduzione della
tassa sul sacco.»;
      b) il  numero  1)  della lettera b) del comma 1 dell'Art. 16 e'
sostituito dal seguente:
      «1)  alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli
allegati  B  e  C  del decreto legislativo n. 22/1997, con esclusione
delle  operazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'Art. 17, comma
1,  lettera  b),  numero  1),  alle  infrastrutture  per  la raccolta
differenziata  e  alle  operazioni  di  cui  all'Art.  46 del decreto
legislativo n. 22/1997;»;
      e) le lettere c) e d) del comma 1 dell'Art. 16 sono abrogate;
      d)  dopo  la lettera h) del comma 1 dell'Art. 16 e' aggiunta la
seguente:
      «h-bis)   lo   svolgimento   delle  attivita'  attribuite  alle
autorita'   competenti   in  materia  di  spedizioni  e  destinazioni
transfrontaliere  dei  rifiuti,  ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.
259/1993 del Consiglio 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e
al  controllo  delle spedizioni di rifiuti all'interno dellacomunita'
europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio.»;
      e) il  numero  1)  della lettera b) del comma 1 dell'Art. 17 e'
sostituito dal seguente:
      «1)   all'interno  dei  quali  sono  effettuate  operazioni  di
incenerimento  a  terra  ai  sensi  dell'allegato  B,  punto D10, del
decreto legislativo n. 22/1997, e nell'ambito dei quali e' utilizzato
il  rifiuto  come  combustibile  principale  o  come  altro mezzo per
produrre  energia,  ai  sensi  dell'allegato C, punto R1, del decreto
legislativo   n.  22/1997  aventi  potenzialita'  superiore  a  3  MW
elettrici;»;
      f) al  comma  2 dell'Art. 23 e' soppresso, in fine, il seguente
periodo:  «Con  regolamento  regionale  sono  definiti  i  criteri di
ammissibilita' dei rifluttin discarica»;
      g) il comma 2 dell'Art. 14 e' sostituito dal seguente:
        «2.  La  Regione  organizza  la  gestione  dei rifiuti urbani
secondo il modello di cui al.presente titolo e sulla base dei criteri
di economicita', efficienza, efficacia e trasparenza.».