Art. 4. Modifiche al titolo V «Disciplina delle risorse idriche» della legge regionale n. 26/2003 1. Al Titolo V della legge regionale n. 26/2003 in materia di disciplina di risorse idriche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'Art. 42 e' abrogato; b) il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'Art. 43, e' sostituito dal seguente: «1) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde, ai sensi dell'Art. 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);»; c) il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'Art. 43 e' sostituito dal seguente: «5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi del regio decreto 1775/1933;»; d) la lettera d) del comma 1 dell'Art. 44 e' sostituita dalla seguente: «d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'Art. 52, comma 4;»; e) la lettera f) del comma 1 dell'Art. 44 e' sostituita dalla seguente: «f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del regio decreto n. 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;»; f) la lettera h) del comma 1 dell'Art. 44 e' sostituita dalla seguente: «h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi del regio decreto n. 1775/1933.»; g) il comma 3 dell'Art. 46 e' sostituito dal seguente: «3. La giunta regionale definisce le modalita' di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilita' e fruibilita', in con fonnita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e della direttiva 203 aprile CE. La giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.»; h) al comma 1 dell'Art. 47, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La provincia e il comune di Milano hanno la facolta' di definire un accordo per individuare una ride finizione dell'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della citta' di Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della giunta regionale»; i) il comma 1 dell'Art. 48 e' sostituito dal seguente: «1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione le province e i comuni, per l'ambito della citta' di Milano il solo comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorita' d'ambito, di seguito Autorita', nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per il comune di Milano nelle forme di cui all'Art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000.»; l) alla lettera d) del comma 2 dell'Art. 48 sono soppresse le parole: «e dal relativo modello gestionale e organizzativo»; m) la lettera f) del comma 2 dell'Art. 48 e' sostituita dalla seguente: «f) il programma degli interventi infrastrutturali individuati nei piani d'ambito e i relativi oneri finanziari;»; n) dopo la lettera i) del comma 2 dell'Art. 48 e' aggiunta la seguente: «i-bis) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'Art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152/1999 acquisito il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato»; o) il comma 3 dell'Art. 48 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorita' in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con lo presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.»; p) l'Art. 49 e' sostituito dal seguente: «Art. 49. (Organizzazione del servizio idrico integrato.) - 1. L'Autorita' organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attivita' di gestione delle reti dall'attivita' di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica all'Autorita' dell'ambito della citta' di Milano, che organizza il servizio secondo le modalita' gestionali indicate dall'Art. 2. 2. La gestione spetta ai proprietari nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alle societa' di cui all'Art. 2, comma 1, a condizione che ciascuna di esse sia unica a livello d'ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprieta' delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito. 3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la gestione, cosi' come definita dall'Art. 2, comma 4, e' affidata: a) a societa' partecipate esclusivamente e direttamente da comuni, o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti locali che la controllano; b) a imprese idonee da individuare mediante procedure a evidenza pubblica. 4. L'affidamento dell'erogazione, cosi' come definita dall'Art. 2, comma 5, avviene con le modalita' di cui alla lettera a) del comma 5 dell'Art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000. Nel caso di cui all'Art. 47, comma 2, le Autorita' possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti. 5. In attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attivita' inclusi nella gestione di reti e impianti, nonche' quelli facenti parte dell'erogazione del servizio.»; q) al comma 1 dell'Art. 50 sono soppresse le parole: «a favore dell'Autorita»; r) al comma 3 dell'Art. 50 sono soppresse le parole: «all'Autorita»; s) dopo il comma 3 dell'Art. 51 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale, che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorita', individua una percentuale della tariffa da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalita' previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente articolo. Ai fini del presente articolo, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 20/1989 e' integrato da esperti del settore idrico.»; t) il comma 2 dell'Art. 52 e' abrogato; u) il comma 4 dell'Art. 52 e' sostituito dal seguente: «4. La giunta regionale, in attuazione dell'Art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), determina i canoni per l'uso dellearee del reticolo idrico principale, i canoni d'uso delle acque e i sovracanoni comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani', con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati»; v) dopo il comma 4 dell'Art. 52 e' inserito il seguente: «4 bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalita' per individuare e attuare i suddetti interventi.»; z) il comma i dell'Art. 53 e' sostituito dal seguente: «1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per. il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalita' per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumita', in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.».