Art. 4.
Modifiche  al titolo V «Disciplina delle risorse idriche» della legge
                        regionale n. 26/2003

    1.  Al  Titolo  V  della legge regionale n. 26/2003 in materia di
disciplina di risorse idriche sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 2 dell'Art. 42 e' abrogato;
      b) il  numero  1) della lettera a) del comma 1 dell'Art. 43, e'
sostituito dal seguente:
      «1)  scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi
nelle  unita'  geologiche profonde, ai sensi dell'Art. 30 del decreto
legislativo  11 maggio  1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della  direttiva 91/271/CEE
concernente   il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  e  della
direttiva   91/676/CEE   relativa   alla   protezione   delle   acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole);»;
      c) il  numero  5)  della lettera a) del comma 1 dell'Art. 43 e'
sostituito dal seguente:
      «5)  piccole  derivazioni  d'acqua,  ai sensi del regio decreto
1775/1933;»;
      d) la  lettera  d) del comma 1 dell'Art. 44 e' sostituita dalla
seguente:
      «d)  la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'Art. 52,
comma 4;»;
      e) la  lettera  f) del comma 1 dell'Art. 44 e' sostituita dalla
seguente:
      «f)   la   nomina  dei  regolatori  delle  acque  di  rilevanza
interprovinciale  e  interregionale,  le funzioni di cui al titolo I,
capo   II,  del  regio  decreto  n.  1775/1933,  l'affidamento  della
concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale
e  interregionale.  Per  l'affidamento della concessione di esercizio
relativa  ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce
l'intesa con le regioni o province autonome interessate;»;
      f) la  lettera  h) del comma 1 dell'Art. 44 e' sostituita dalla
seguente:
      «h)  il  rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a
grandi derivazioni d'acqua ai sensi del regio decreto n. 1775/1933.»;
      g) il comma 3 dell'Art. 46 e' sostituito dal seguente:
      «3.  La  giunta  regionale  definisce le modalita' di accesso e
utilizzo  dei  dati  da  parte  dei soggetti pubblici e privati e gli
standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi
secondo  criteri  di interoperabilita' e fruibilita', in con fonnita'
alle  disposizioni  contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.   195  (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
pubblico  all'informazione  ambientale)  e della direttiva 203 aprile
CE.  La  giunta  regionale  promuove  le  opportune  intese  volte  a
raggiungere  un  elevato  grado di integrazione delle informazioni in
materia di risorse idriche.»;
      h) al  comma  1 dell'Art. 47, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente:
      «La  provincia  e  il  comune  di  Milano  hanno la facolta' di
definire    un   accordo   per   individuare   una   ride   finizione
dell'organizzazione  degli  ambiti territoriali ottimali della citta'
di  Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della
giunta regionale»;
      i) il comma 1 dell'Art. 48 e' sostituito dal seguente:
      «1.    In    ragione    del    rilevante   interesse   pubblico
all'organizzazione  e  attuazione del servizio idrico integrato e nel
rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione  le  province e i
comuni,   per  l'ambito  della  citta'  di  Milano  il  solo  comune,
costituiscono  in  ciascun  ATO  un'Autorita'  d'ambito,  di  seguito
Autorita',  nelle  forme  di  cui  agli  articoli 30 e 31 del decreto
legislativo n. 267/2000 e, per il comune di Milano nelle forme di cui
all'Art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000.»;
      l)  alla  lettera d) del comma 2 dell'Art. 48 sono soppresse le
parole: «e dal relativo modello gestionale e organizzativo»;
      m) la  lettera  f) del comma 2 dell'Art. 48 e' sostituita dalla
seguente:
      «f)  il programma degli interventi infrastrutturali individuati
nei piani d'ambito e i relativi oneri finanziari;»;
      n) dopo  la  lettera i) del comma 2 dell'Art. 48 e' aggiunta la
seguente:
      «i-bis)  il  rilascio  dell'autorizzazione  allo  scarico delle
acque  reflue  industriali nella rete fognaria ai sensi dell'Art. 45,
comma  6, del decreto legislativo n. 152/1999 acquisito il parere dei
soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato»;
      o) il comma 3 dell'Art. 48 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Per  l'adozione  delle decisioni conseguenti alle funzioni
fondamentali  di  indirizzo  e  programmazione  generale, indicate al
comma  2,  lettere  a),  b),  d),  e)  ed e' richiesta la maggioranza
assoluta  dei  componenti  dell'Autorita'  in  prima convocazione. In
seconda  convocazione,  valida con lo presenza di almeno un terzo dei
componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due
terzi dei presenti.»;
      p) l'Art. 49 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  49. (Organizzazione del servizio idrico integrato.) - 1.
L'Autorita'  organizza  il  servizio  idrico  integrato  a livello di
ambito separando obbligatoriamente l'attivita' di gestione delle reti
dall'attivita' di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione
non  si applica all'Autorita' dell'ambito della citta' di Milano, che
organizza  il  servizio  secondo  le  modalita'  gestionali  indicate
dall'Art. 2.
      2.  La  gestione  spetta  ai proprietari nel rispetto di quanto
stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti
e  delle  altre  dotazioni  patrimoniali  spetta alle societa' di cui
all'Art.  2,  comma 1,  a condizione che ciascuna di esse sia unica a
livello  d'ambito  e  vi  partecipino, direttamente o indirettamente,
mediante  conferimento  della  proprieta' delle reti, degli impianti,
delle  altre  dotazioni  patrimoniali  e,  in  caso di partecipazione
indiretta,  del  relativo ramo d'azienda, enti locali rappresentativi
di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito.
      3.  Qualora  non  ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la
gestione, cosi' come definita dall'Art. 2, comma 4, e' affidata:
        a) a  societa'  partecipate  esclusivamente e direttamente da
comuni,   o  altri  enti  locali  compresi  nell'ambito  territoriale
ottimale,  a  condizione  che gli stessi esercitino sulla societa' un
controllo  analogo  a  quello  esercitato sui propri servizi e che la
societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti locali che la controllano;
        b) a  imprese  idonee  da  individuare  mediante  procedure a
evidenza pubblica.
      4. L'affidamento dell'erogazione, cosi' come definita dall'Art.
2, comma 5, avviene con le modalita' di cui alla lettera a) del comma
5  dell'Art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000. Nel caso di cui
all'Art.  47,  comma 2, le Autorita' possono procedere ad affidamenti
congiunti per gli interambiti.
      5.  In  attuazione  delle  disposizioni  di cui all'Art. 2, con
regolamento  regionale  sono  specificati  i  segmenti  di  attivita'
inclusi  nella  gestione  di  reti e impianti, nonche' quelli facenti
parte dell'erogazione del servizio.»;
      q) al  comma 1 dell'Art. 50 sono soppresse le parole: «a favore
dell'Autorita»;
      r) al   comma   3   dell'Art.  50  sono  soppresse  le  parole:
«all'Autorita»;
      s) dopo il comma 3 dell'Art. 51 e' aggiunto il seguente:
      «3-bis.   Al   fine  di  finanziare  progetti  di  cooperazione
internazionale, che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via
di  sviluppo,  la  Regione,  d'intesa con le Autorita', individua una
percentuale  della tariffa da destinare a tale scopo. I progetti sono
finanziati  secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge  regionale
5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo
sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio
con  il  vincolo  di destinazione a progetti coerenti con il presente
articolo.    Ai    fini    del   presente   articolo,   il   Comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'Art.  5  della  legge  regionale n.
20/1989 e' integrato da esperti del settore idrico.»;
      t) il comma 2 dell'Art. 52 e' abrogato;
      u) il comma 4 dell'Art. 52 e' sostituito dal seguente:
      «4. La giunta regionale, in attuazione dell'Art. 89 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  e  agli  enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), determina i
canoni  per  l'uso dellearee del reticolo idrico principale, i canoni
d'uso  delle acque e i sovracanoni comunali, provinciali e dei bacini
imbriferi   montani',  con  riferimento  alle  caratteristiche  delle
risorse  utilizzate,  alla  destinazione  d'uso  delle  stesse  e  in
applicazione  del  principio  del  risarcimento  dei costi ambientali
causati»;
      v) dopo il comma 4 dell'Art. 52 e' inserito il seguente:
      «4  bis.  In  sede  di approvazione del bilancio regionale sono
destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e
degli  ecosistemi  acquatici connessi. La giunta regionale determina,
sentite  le  province  interessate,  le  modalita'  per individuare e
attuare i suddetti interventi.»;
      z) il comma i dell'Art. 53 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per. il
rilascio  dell'autorizzazione  alla costruzione e all'esercizio delle
dighe  e  le  modalita'  per l'attuazione della vigilanza, al fine di
tutelare  la pubblica incolumita', in particolare delle popolazioni e
dei  territori  a  valle delle opere. La giunta regionale assicura la
gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente
un  sistema  per  garantire  la  sicurezza  idraulica  e governare le
situazioni   di   crisi  idrica,  la  salvaguardia  e  il  ripristino
ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.».