Art. 5.
                  Disposizioni transitorie e finali

    1.  Le  disposizioni  di cui all'Art. 2, comma 6-bis, ed all'Art.
33-bis della legge regionale n. 26/2003 si applicano agli affidamenti
effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
    2.  I  procedimenti regionali, relativi a funzioni conferite agli
enti  locali,  ancora in corso di definizione alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  conclusi dalla Regione sentito
l'ente  destinatario  del conferimento. La Regione trasmette all'ente
destinatario le pratiche per ogni successivo adempimento.
    3.  Fino  all'entrata  in  vigore  delle  direttive procedurali e
tecniche,  adottate  ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera e) della
legge  regionale n. 26/2003, la Regione rilascia l'autorizzazione nei
casi  di  cui all'Art. 16, comma 1 della citata legge regionale, come
modificata dalla presente legge.
    4.  Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 3,
la Regione esercita le funzioni di autorita' competente di spedizione
e  di  destinazione dei rifiuti, relativamente ai rifiuti di cui agli
allegati  III  (c.d.  lista  Ambra)  e  IV  (c.d.  lista  Rossa)  del
regolamento CEE 259/1993.
    5.  Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'Art.
3,  comma  4,  della  legge regionale n. 26/2003, la giunta regionale
assicura  le  funzioni  e le attivita', finalizzate alla tutela degli
utenti  e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di
apprezzamento nella fruizione del servizio, di competenza del Garante
dei  servizi  locali di interesse economico generale con le modalita'
di  cui  all'Art.  11  della  legge  regionale  23 luglio 1996, n. 16
(Ordinamento  della  struttura  organizzativa e della dirigenza della
giunta regionale).
    6.  Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i
comuni  aderiscono  all'Autorita'  d'ambito  di cui all'Art. 48 della
legge  regionale  n.  26/2003.  Decorso  inutilmente tale termine, la
giunta  regionale  interviene  ai  sensi dell'Art. 13-bis della legge
regionale n. 26/2003.
    7. Le Autorita' d'ambito esercitano la competenza di cui all'Art.
48,  comma  2,  lettera  i-bis)  della  legge  regionale  n.  26/2003
successivamente all'affidamento dell'emgazione del servizio.
    8.  Al  fine  di  favorire  adeguati processi di aggregazione, e'
consentita,  in  deroga  a  quanto  disposto dall'Art. 49 della legge
regionale n. 26/2003, e sino al 31 dicembre 2011, la gestione di reti
e  di  impianti  mediante  una pluralita' di societa' proprietarie ai
sensi  dell'Art.  2,  comma  i  della  medesima  legge  regionale,  a
condizione  che  ciascuna  di  esse  sia  proprietaria, alla data del
31 dicembre  2005,  di impianti con una dimensione minima complessiva
pari  a  240  mila  abitanti  residenti  serviti  nelle  attivita' di
acquedotto   o   di  fognatura,  oppure  pari  a  240  mila  abitanti
equivalenti   nell'attivita'  di  depurazione.  In  caso  di  mancata
aggregazione  tra  tali  soggetti in una societa' unica di ambito, le
relative  gestioni  cessano  entro  e  non oltre il 31 dicembre 2011,
senza   necessita'   di  apposita  deliberazione.  In  tale  ipotesi,
l'Autorita'  affida,  entro i sei mesi successivi, la gestione delle'
reti  e  degli  impianti  con  le  modalita' previste dalla normativa
vigente,  prevedendo  il  subentro  dell'affidatario nei contratti di
finanziamento  stipulati  dalle  societa'  di cui al presente comma e
precedentemente autorizzati dall'Autorita'.
    9.  Fermi  restando gli effetti degli affidamenti gia' deliberati
dalle  Autorita' di ambito, l'obbligo di separazione di cui al com ma
1  dell'Art.  49 della legge regionale n. 26/2003 non si applica alle
Autorita'  che,  alla data del 10 luglio 2006, abbiano gia' approvato
il  Piano  d'ambito e deliberato di procedere, anche successivamente,
all'affidamento  della  gestione  integrata  ai  sensi dell'Art. 113,
comma  5,  lettere  a)  e b), del decreto legislativo n. 267/2000. La
presente  disciplina si applica anche in caso di affidamento a favore
di  una pluralita' di soggetti, purche' tale scelta sia stata operata
nel rispetto di quanto disposto dal regolamento regionale 28 febbraio
2005,  n.  4  (Ripartizione  dei segmenti di attivita' tra gestore di
reti  ed  impianti  ed erogatore del servizio, nonche' determinazione
dei  criteri  di  riferimento  ai  fini  dell'affidamento,  da  parte
dell'Autorita'  d'amnbito,  del  servizio  idrico  integrato  ad  una
pluralita'  di  soggetti,  in attuazione dell'Art. 49, comma 3, della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).
    10.  Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire
la  proprieta'  delle  reti  e degli impianti alle societa' di cui al
comma 8.
    11.    La   realizzazione   dei   nuovi   investimenti   previsti
dall'Autorita'  nel  piano  d'ambito  e'  effettuata, esclusivamente,
dalla  societa'  di cui all'Art. 49 della legge regionale n. 26/2003,
ovvero dalla societa' di cui al comma 8.
    12.  Il  regolamento  di  cui all'Art. 51, comma 3 bis, della ir.
26/2003  e'  approvato  entro  12  mesi  dall'entrata in vigore della
presente legge.
    13.  Il  conferimento di funzioni agli enti locali, effettuato ai
sensi  della  presente  legge,  comprende  anche l'organizzazione, le
dotazioni   finanziarie   e   di   personale,  nonche'  le  attivita'
stromentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse, secondo i
principi  fissati  dalla  flormativa  regionale  e  in  base a tempi,
modalita'   e   criteri   da   definire   nel  rispetto  della  leale
collaborazione istituzionale.