Si  riporta  l'intera  norma  del  nuovo  testo  risultante dalle
modifiche apportate
    Nuovo   testo  degli  articoli 13  e  14  della  legge  regionale
16 agosto  1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica
e   per   la   tutela   dell'equilibrio   ambientale   e   disciplina
dell'attivita' venatoria».

                              Art. 13.
          Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale

    1.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  regionale e' soggetto a
pianificazione  faunistico-venatoria  finalizzata, per quanto attiene
alle   specie  carnivore,  al  controllo,  alla  conservazione  delle
effettive  capacita'  riproduttive  delle  loro popolazioni e, per le
altre  specie,  al conseguimento delle densita' ottimali ed alla loro
conservazione,  mediante la riqualificazione delle risorse ambientali
e la regolamentazione del prelievo venatorio.
    2.  La  Regione  realizza  la  pianificazione di cui all'Art. 12,
mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei
commi successivi.
    3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e' destinato,
per  una  quota  dal  dieci al venti per cento in zona Alpi e per una
quota  dal  venti  al  trenta  per  cento  nel restante territorio, a
protezione  della  fauna  selvatica;  in  dette quote sono compresi i
territori  ove  e'  comunque  vietata l'attivita' venatoria anche per
effetto  di  altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui
l'esercizio  venato-  rio  e'  vietato  dalla  presente  legge  e, in
particolare,  dalle  disposi zioni di cui all'Art. 1, comma 4, e agli
articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.
    4.  Nei  territori  di  protezione  di  cui all'Art. 14, comma 3,
lettere  a), b), e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini
venatori  e  sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta e la
riproduzione della fauna.
    5.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale di ciasmuna provincia e'
destinato  nella percentuale massima del quindici per cento ad ambiti
privati  di  cui agli articoli 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo
fino   all'atto   per   cento   del   territorio   per   le   aziende
agrituristicovenatorie  e  fino  al  tre  per  cento  per  le zone di
allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.
    6.  Nel  rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la
gestione  programmata  della  caccia,  secondo le modalita' stabilite
dagli articoli dal 28 al 34.

                              Art. 14.
                Piani faunistico-venatori provinciali

    1.   Ai   fini   della  pianificazione  generale  del  territorio
agro-silvopastorale  le province, sentite le organizzazioni agricole,
protezionistiche,  venatorie  e  cinofile, predispongono e presentano
alla   giunta  regionale  piani  faunistico-venatori  articolati  per
comprensori  omogenei  con specifico riferimento alle caratteristiche
orografiche e faunistico-vegetazionali.
    2.  I piani sono approvati dal consiglio provinciale, su proposta
della giunta provinciale.
    3.  I  piani  hanno  validita' fino alla loro modifica secondo le
esigenze e devono prevedere:
      a) le oasi di protezione e le zone di cui all'Art. 1, comma 4;
      b) le zone di ripopolamento e cattura;
      c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale;
      d) le     aziende    faunistico-venatorie    e    le    aziende
agri-turisticovenatorie;
      e) i  centri  privati  di  riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale;
      f) le  zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le
gare di cani;
      g) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia;
      h) i  criteri  per  la determinazione dell'indennizzo in favore
dei  conduttori  dei  fondi  rustici per i danni arrecati dalla fauna
selvatica  e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle
opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle
lettere a), b) e c);
      i) i  criteri  per  la corresponsione degli incentivi in favore
dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati,
che  si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali
e  all'incremento  della  fauna  selvatica'  nelle  zone  di cui alle
lettere a) e b);
      l)  l'identificazione  delle  zone  in  cui  sono  collocati  e
collocabili gli appostamenti fissi.
    4. Le province, ai fini di dare attuazione alla programmazione ed
alla  gestione  della  fauna  selvatica e dell'ambiente ove la stessa
vive,  definiscono  al  proprio  interno apposite strutture tecniche,
sulla  base  delle indicazioni fornite dall'istituto nazionale per la
fauna selvatica, dotate di personale specializzato.
    5.  Le  zone  di  cui  al  comma 3, devono essere perimetrate con
tabelle esenti da tasse regionali:
      a) quelle  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  e), a cura della
provincia;  b)  quelle  di  cui  alle  lettere d), e), f) e g) a cura
dell'ente,  associazione  o  privato  preposto  alla  gestione  della
singola zona.
    6.  Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari
di  caccia  devono essere delle dimensioni di cm. 20 x 30 e collocate
lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una
tabella siano visibili le due contigue.
    6-bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre
2005,  compresi,  a  seguito  di successiva inclusione, in aree nelle
quali  e'  vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui
al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica
dei  piani  stessi,  se  riattivati,  sono  soggetti  alla disciplina
prevista  per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'Art. 25,
comma 8, seconda parte.