Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate Nuovo testo degli articoli 13 e 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria». Art. 13. Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e' soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densita' ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. La Regione realizza la pianificazione di cui all'Art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e' destinato, per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove e' comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venato- rio e' vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposi zioni di cui all'Art. 1, comma 4, e agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43. 4. Nei territori di protezione di cui all'Art. 14, comma 3, lettere a), b), e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna. 5. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciasmuna provincia e' destinato nella percentuale massima del quindici per cento ad ambiti privati di cui agli articoli 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all'atto per cento del territorio per le aziende agrituristicovenatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile. 6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalita' stabilite dagli articoli dal 28 al 34. Art. 14. Piani faunistico-venatori provinciali 1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvopastorale le province, sentite le organizzazioni agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla giunta regionale piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali. 2. I piani sono approvati dal consiglio provinciale, su proposta della giunta provinciale. 3. I piani hanno validita' fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere: a) le oasi di protezione e le zone di cui all'Art. 1, comma 4; b) le zone di ripopolamento e cattura; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; d) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turisticovenatorie; e) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani; g) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia; h) i criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica' nelle zone di cui alle lettere a) e b); l) l'identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi. 4. Le province, ai fini di dare attuazione alla programmazione ed alla gestione della fauna selvatica e dell'ambiente ove la stessa vive, definiscono al proprio interno apposite strutture tecniche, sulla base delle indicazioni fornite dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, dotate di personale specializzato. 5. Le zone di cui al comma 3, devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali: a) quelle di cui alle lettere a), b) e e), a cura della provincia; b) quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona. 6. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 x 30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue. 6-bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali e' vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'Art. 25, comma 8, seconda parte.