Art. 3. Contributi ed oneri 1. La Regione Abruzzo, per rendere efficace l'operativita' dell'A.R.I. Abruzzo per le finalita' di cui all'art. 1: a) puo' attribuire all'A.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d'uso o donazione; b) eroga un contributo annuale alla A.R.I. Abruzzo di e 30.000,00. 2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione dell'A.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da: a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione; b) tasse di proprieta' e contratti assicurativi degli automezzi di proprieta' dell'A.R.I. Abruzzo; c) uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi nonche' reintegro di materiali.