Art. 3.
                         Contributi ed oneri

1.   La   Regione   Abruzzo,   per  rendere  efficace  l'operativita'
dell'A.R.I.  Abruzzo  per  le  finalita'  di  cui all'art. 1: a) puo'
attribuire all'A.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d'uso
o donazione;
b) eroga un contributo annuale alla A.R.I. Abruzzo di e 30.000,00.
2.  Limitatamente  al  periodo  di effettivo impiego o collaborazione
dell'A.R.I.  Abruzzo  per esigenze di protezione civile regionale, la
Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da:
a)  polizze  di  assicurazione  per il personale messo a disposizione
della Regione;
b)  tasse  di  proprieta' e contratti assicurativi degli automezzi di
proprieta' dell'A.R.I. Abruzzo;
c)   uso   di   automezzi,   pedaggi   autostradali,  riparazione  di
attrezzature e mezzi nonche' reintegro di materiali.