Art. 4.
                        Convenzione attuativa

1.  La  giunta  regionale  e  la Associazione Radioamatori Italiani -
Comitato   regionale   Abruzzo,  sottoscrivono  apposita  convenzione
attuativa,  al  fine  di  dare  operativita'  alle  finalita' ed alle
attivita'  individuate  agli artt. 1 e 2, definendo le modalita' ed i
criteri  di  erogazione  del  contributo  e  dei rimborsi di cui alla
presente legge.