Art. 4. Convenzione attuativa 1. La giunta regionale e la Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operativita' alle finalita' ed alle attivita' individuate agli artt. 1 e 2, definendo le modalita' ed i criteri di erogazione del contributo e dei rimborsi di cui alla presente legge.