Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente, per l'anno in corso in e 35.000,00, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale: capitolo di nuova istituzione n. 151302 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo nelle attivita' di protezione civile, in aumento e 35.000,00 capitolo 151300 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Fondo regionale di solidarieta' per la Protezione civile - Leggi regionali nn. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999, in diminuzione e 35.000,00. 2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento e' determinato e iscritto sul pertinente capitolo delle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).