Art. 5.
                          Norma finanziaria

1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla
presente  legge,  valutati complessivamente, per l'anno in corso in e
35.000,00, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante le
seguenti  variazioni,  in termini di competenza e cassa, del bilancio
regionale: capitolo di nuova istituzione n. 151302 - U.P.B. 05.01.007
denominato:  Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani -
Comitato regionale Abruzzo nelle attivita' di protezione civile,
in aumento e 35.000,00
capitolo  151300  -  U.P.B.  05.01.007 denominato: Fondo regionale di
solidarieta'  per la Protezione civile - Leggi regionali nn. 58/1989,
73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999,
in diminuzione e 35.000,00.
2.  Per  gli  esercizi  successivi  lo  stanziamento e' determinato e
iscritto  sul  pertinente capitolo delle annuali leggi di bilancio ai
sensi  della  legge  regionale  25  marzo  2002,  n.  3  (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo).