Art. 2.
                        Disposizioni tecniche

1.  Dalla  data di entrata in vigore della presente legge, i depositi
di  GPL  di nuova installazione sono soggetti alla denuncia di inizio
attivita'  per  la  posa  in opera, l'installazione e l'esercizio del
deposito,   da   inoltrare  all'Ufficio  urbanistico  del  comune  di
competenza.  La  denuncia e' corredata della seguente documentazione:
a) indicazione del soggetto richiedente;
b) localita' ed ubicazione del deposito;
c)  progetto  esecutivo  con  dettagliata  indicazione dei presidi di
protezione  posti  a  tutela  del manufatto a firma di un progettista
abilitato;
d)  dichiarazione  della  ditta  richiedente ovvero di altro soggetto
abilitato  che  il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi
di  cui  al  decreto  legislativo  25  febbraio 2000, n. 93 relativo:
"Attuazione  della  Direttiva  97/23/CE  in materia di attrezzature a
pressione";
e)    dichiarazione    dell'interessato   di   aver   gia'   inviato,
all'assessorato  regionale  alla  sanita', i dati e la documentazione
previsti ed indicati dalle lettere da a) ad e) del presente articolo.
2.  In  mancanza  della  dichiarazione  di  cui  alla  lettera e), le
amministrazioni  comunali  comunicano  all'interessato  il divieto di
prosecuzione  dell'attivita'  e  la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a formalizzare la
comunicazione    di    cui   alla   lettera   e)   dandone   evidenza
all'amministrazione comunale.
3.  In  caso  di  omessa  dichiarazione di cui alla lettera e) ovvero
d'incompletezza  dei  dati inviati, l'amministrazione comunale adotta
ogni  opportuno provvedimento anche con riferimento alla procedura di
formazione  del  silenzio  assenso  di  cui all'art. 20 della legge 7
agosto   1990,   n.  241  relativa  a  "Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi"  cosi'  come modificata dalla legge 11 febbraio 2005,
n. 15 relativa a "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa".
4.  In  caso  di  omessa  comunicazione  dei  dati di cui al comma 1,
lettera  a),  b), e), d) l'assessorato alla sanita' procede d'ufficio
per  il  tramite  del  proprio  servizio  ispettivo a reperire i dati
necessari.