Art. 3.
Provvedimenti  in  materia  di  monitoraggio  dei  depositi di gas di
petrolio    liquefatto   esistenti   sul   territorio   regionale   e
              programmazione del piano delle verifiche.

1. Le amministrazioni comunali segnalano all'assessorato alla sanita'
della   Regione  Abruzzo,  entro  il  termine  di  centoventi  giorni
dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge,  la  presenza,
l'ubicazione  e  la titolarita' di tutti i depositi GPL con capacita'
complessiva   non   superiore   a  13  mc,  di  nuova  e  di  vecchia
installazione,  realizzati.  2.  Ai  fini  di  attivare le prescritte
misure  di  controllo  sull'esercizio,  l'assessorato  regionale alla
sanita',  per  il  tramite  delle  ASL competenti per territorio o di
soggetti abilitati ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 2005,
provvede,  entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al
comma  1, ad attivare il monitoraggio ed a predisporre il piano delle
verifiche  di  tutti  i  depositi  GPL  con capacita' complessiva non
superiore a 13 mc.
3.   L'assessorato   alla  sanita',  per  il  tramite  di  specifiche
circolari,  valuta  di  procedere  in  ogni  caso alla raccolta ed al
monitoraggio dei dati formulando specifiche istanze di raccolta delle
informazioni  di  cui  all'art.  2),  lettere  da a) a d), anche agli
operatori  del  settore, ivi comprese le aziende distributrici di gas
di petrolio liquefatto ed i costruttori di manufatti. Detti operatori
comunicano   all'assessorato,   ciascuno   per   quanto   di  propria
competenza,  i  dati  relativi  alle  vendite  di manufatti nonche' i
nominativi   e   l'ubicazione   dei   depositi.  In  caso  di  omessa
comunicazione,  l'assessorato alla sanita' puo' procedere a segnalare
l'omissione alle competenti autorita'.