Art. 3. Provvedimenti in materia di monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto esistenti sul territorio regionale e programmazione del piano delle verifiche. 1. Le amministrazioni comunali segnalano all'assessorato alla sanita' della Regione Abruzzo, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la presenza, l'ubicazione e la titolarita' di tutti i depositi GPL con capacita' complessiva non superiore a 13 mc, di nuova e di vecchia installazione, realizzati. 2. Ai fini di attivare le prescritte misure di controllo sull'esercizio, l'assessorato regionale alla sanita', per il tramite delle ASL competenti per territorio o di soggetti abilitati ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, provvede, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, ad attivare il monitoraggio ed a predisporre il piano delle verifiche di tutti i depositi GPL con capacita' complessiva non superiore a 13 mc. 3. L'assessorato alla sanita', per il tramite di specifiche circolari, valuta di procedere in ogni caso alla raccolta ed al monitoraggio dei dati formulando specifiche istanze di raccolta delle informazioni di cui all'art. 2), lettere da a) a d), anche agli operatori del settore, ivi comprese le aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto ed i costruttori di manufatti. Detti operatori comunicano all'assessorato, ciascuno per quanto di propria competenza, i dati relativi alle vendite di manufatti nonche' i nominativi e l'ubicazione dei depositi. In caso di omessa comunicazione, l'assessorato alla sanita' puo' procedere a segnalare l'omissione alle competenti autorita'.