Art. 4. Disposizioni in materia di verifiche 1. L'assessorato regionale alla sanita', per il tramite delle ASL competenti per territorio, provvede ad eseguire i controlli relativi all'effettiva esecuzione delle verifiche decennali di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004, nonche' quelle di funzionamento e di integrita' introdotte dal decreto del Ministero delle attivita' produttive n. 329 dell'11 dicembre 2004. Le rispettive ASL, secondo le indicazioni e le tempistiche individuate con circolari esplicative della competente direzione, provvedono con il servizio ispettivo ad eseguire i prescritti controlli redigendo una relazione in base all'allegato A della presente legge. 2. In occasione di ogni ispezione sono controllati tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive previste da ciascun deposito, verificandone l'effettiva esistenza e funzionalita' e, in caso di nuova installazione, la rispondenza ai dati di cui all'art. 2 della presente legge. La ASL competente valuta, nel rispetto della normativa di settore, l'adozione di ogni ed opportuno provvedimento anche relativo al divieto di prosecuzione dell'esercizio del serbatoio.