Art. 4.
                Disposizioni in materia di verifiche

1.  L'assessorato  regionale  alla  sanita', per il tramite delle ASL
competenti  per territorio, provvede ad eseguire i controlli relativi
all'effettiva  esecuzione delle verifiche decennali di cui al decreto
ministeriale  23 settembre 2004, nonche' quelle di funzionamento e di
integrita'  introdotte  dal  decreto  del  Ministero  delle attivita'
produttive  n.  329 dell'11 dicembre 2004. Le rispettive ASL, secondo
le indicazioni e le tempistiche individuate con circolari esplicative
della  competente  direzione, provvedono con il servizio ispettivo ad
eseguire  i  prescritti  controlli  redigendo  una  relazione in base
all'allegato  A  della  presente  legge.  2.  In  occasione  di  ogni
ispezione  sono  controllati  tutti  i  presidi  di  sicurezza  e  le
protezioni   attive   e   passive   previste   da  ciascun  deposito,
verificandone  l'effettiva  esistenza  e  funzionalita' e, in caso di
nuova  installazione,  la rispondenza ai dati di cui all'art. 2 della
presente   legge.  La  ASL  competente  valuta,  nel  rispetto  della
normativa  di  settore, l'adozione di ogni ed opportuno provvedimento
anche   relativo   al  divieto  di  prosecuzione  dell'esercizio  del
serbatoio.