Art. 2.
                             Definizioni

1.  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente legge si intende: a)
impianto   termico:   e'   un  impianto  tecnologico  destinato  alla
climatizzazione  estiva  ed  invernale  degli  ambienti  con  o senza
produzione  di  acqua  calda  per usi igienici e sanitari o alla sola
produzione   centralizzata   di  acqua  calda  per  gli  stessi  usi,
comprendente   eventuali   sistemi  di  produzione,  distribuzione  e
utilizzazione   del  calore  nonche'  gli  organi  di  regolazione  e
controllo;   sono   compresi  negli  impianti  termici  gli  impianti
individuali  di  riscaldamento  mentre  non sono considerati impianti
termici  apparecchi  quali:  stufe, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari;  tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti
termici  e  sono  quindi soggetti agli obblighi della presente legge,
quando  la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi
al  servizio  della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a
15kW;
b)  potenza  termica  del  focolare di un generatore di calore: e' il
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e
della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata
e' il kW;
c) esercizio e manutenzione di un impianto termico e' il complesso di
operazioni,  che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata
alla  gestione  degli  impianti  includente: conduzione, manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  e controllo, nel rispetto delle norme in
materia  di  sicurezza,  di  contenimento dei consumi energetici e di
salvaguardia ambientale;
d)  conduzione:  e'  il  complesso  delle  operazioni  effettuate dal
responsabile  dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso
comando  manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il
governo  della  combustione,  il  controllo  e  la sorveglianza delle
apparecchiature  componenti  l'impianto,  al  fine  di  utilizzare il
calore   prodotto  convogliandolo  ove  previsto  nelle  quantita'  e
qualita' necessarie a garantire le condizioni di comfort;
e)  manutenzione  ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni
previste  nei  libretti  di  uso  e  manutenzione  degli apparecchi e
componenti  che  possono  essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature  di  corredo  agli  apparecchi e componenti stessi e che
comportino  l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso
corrente.  Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto,
il  tecnico  deve  rilasciare  un rapporto di controllo di efficienza
energetica,  conforme all'allegato F per impianti di potenza uguale o
superiore  a 35 kW o all'allegato G per impianti di potenza inferiore
a 35 kW;
f)   manutenzione   straordinaria  dell'impianto  termico:  sono  gli
interventi  atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello
previsto  dal  progetto  e/o  dalla  normativa  vigente  mediante  il
ricorso,  in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni,  ricambi  di parti, ripristini, revisione o sostituzione
di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
g)  accertamento:  e' l'insieme delle attivita' di controllo pubblico
svolte  dalle  autorita'  competenti  diretto  ad  accertare  in  via
esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme
vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
h) ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico
e  documentale  in  sito, svolti dalle autorita' competenti, mirati a
verificare  che gli impianti siano eserciti e manutenuti nel rispetto
delle norme vigenti;
i)  autorita'  competenti:  sono i comuni con popolazione superiore a
40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio;
l)  occupante: e' chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia
la  disponibilita', a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi
impianti  tecnici.  Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti
termici  individuali  la  figura  dell'occupante, a qualsiasi titolo,
dell'unita'    immobiliare    stessa    subentra,   per   la   durata
dell'occupazione,   alla   figura  del  proprietario,  nell'onere  di
adempiere  agli  obblighi  previsti  dal presente regolamento e nelle
connesse    responsabilita'    limitatamente    all'esercizio,   alla
manutenzione  dell'impianto  termico.  La  definizione  di  occupante
coincide con quella di utente dell'impianto termico;
m) proprietario dell'impianto termico: e' il soggetto che, in tutto o
in  parte, e' proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici
dotati  di impianti termici centralizzati amministrati in condomino e
nel  caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le
responsabilita'  posti  a  carico del proprietario dalla legislazione
vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;
n)  impianto  certificato:  e'  l'impianto  per il quale e' trasmesso
all'autorita'   competente,   secondo   le   modalita'  dalla  stessa
stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme
all'allegato  F  di cui al decreto legislativo n. 192/2005 cosi' come
modificato   dal   decreto   legislativo  n.  311/2006  (disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192/2005, recante
attuazione  della  direttiva  2002/1991/CE,  relativa  al  rendimento
energetico  nell'edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale
o superiore a 35 kW o all'allegato G di cui al decreto legislativo n.
192/2005  cosi'  come  modificato dal decreto legislativo n. 311/2006
per  impianti  di  potenza al focolare inferiore 35 kW, unitamente al
versamento  della  corrispondente  tariffa  stabilita  dall'autorita'
competente;
o)  controllo  dell'impianto:  sono  le  operazioni svolte da tecnici
facenti  parte  di  imprese  abilitate  finalizzate alla verifica del
grado  di  funzionalita'  ed  efficienza  di  un  apparecchio o di un
impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione,
riparazione,  ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le
operazioni in questione;
p)   controllo   di  efficienza  energetica  dell'impianto:  sono  le
operazioni  svolte  da  tecnici  facenti  parte  di imprese abilitate
effettuate   anche   mediante  apposite  apparecchiature  di  misura,
finalizzate  alla  determinazione  del  rendimento di combustione del
generatore  di  calore  nonche'  al  controllo  degli elementi di cui
all'allegato   F  al  decreto  legislativo  n.  192/2005  cosi'  come
modificato  dal  decreto  legislativo  n.  311/2006  per  impianti di
potenza  uguale  o  superiore  a  35kW  e  all'allegato  G al decreto
legislativo n. 192/2005 cosi' come modificato dal decreto legislativo
311/2006  per  impianti  di  potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del
controllo  di  efficienza  energetica  devono  essere  riportati  dal
tecnico sul libretto di impianto o di centrale;
q)   organismo   esterno:   e'  un  organismo  esterno  all'autorita'
competente  cui la stessa puo' affidare in tutto o in parte i compiti
ad  essa  assegnati  dalla presente legge. L'organismo esterno, nelle
more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4,
comma  1),  lettera  e)  del  decreto legislativo n. 192/2005, devono
rispettare  i  requisiti  minimi di cui all'allegato I al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 412/1993 (regolamento recante norme
per  la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli  impianti  termici  degli  edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10).