Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende: a) impianto termico: e' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15kW; b) potenza termica del focolare di un generatore di calore: e' il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; c) esercizio e manutenzione di un impianto termico e' il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; d) conduzione: e' il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantita' e qualita' necessarie a garantire le condizioni di comfort; e) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW; f) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; g) accertamento: e' l'insieme delle attivita' di controllo pubblico svolte dalle autorita' competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; h) ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalle autorita' competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e manutenuti nel rispetto delle norme vigenti; i) autorita' competenti: sono i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio; l) occupante: e' chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilita', a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita' immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell'impianto termico; m) proprietario dell'impianto termico: e' il soggetto che, in tutto o in parte, e' proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condomino e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori; n) impianto certificato: e' l'impianto per il quale e' trasmesso all'autorita' competente, secondo le modalita' dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'allegato F di cui al decreto legislativo n. 192/2005 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 311/2006 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/1991/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW o all'allegato G di cui al decreto legislativo n. 192/2005 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW, unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall'autorita' competente; o) controllo dell'impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalita' ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione; p) controllo di efficienza energetica dell'impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonche' al controllo degli elementi di cui all'allegato F al decreto legislativo n. 192/2005 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35kW e all'allegato G al decreto legislativo n. 192/2005 cosi' come modificato dal decreto legislativo 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale; q) organismo esterno: e' un organismo esterno all'autorita' competente cui la stessa puo' affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla presente legge. L'organismo esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1), lettera e) del decreto legislativo n. 192/2005, devono rispettare i requisiti minimi di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).