Art. 4.
            Funzioni e compiti delle autorita' competenti

1. Alle autorita' competenti sono demandate le seguenti attivita': a)
costituzione  ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del
territorio di competenza;
b) accertamento di tutte le certificazioni pervenute;
c)  ispezione  da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro
della  rispondenza  alle  norme  di  legge  e della veridicita' delle
certificazioni trasmesse;
d)   comunicazione  agli  utenti  sul  corretto  funzionamento  degli
impianti  e  conformita' alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la
necessita', a seguito di accertamento;
e) adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la
necessita', volti alla tutela degli utenti e degli impianti;
f)  trasmissione  alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione
di  aggiornamento  biennale, di una relazione sulle caratteristiche e
sullo  stato  di  efficienza, controllo e manutenzione degli impianti
termici   nel  territorio  di  propria  competenza,  con  particolare
riferimento  alle  risultanze  delle  ispezioni  e degli accertamenti
effettuati nell'ultimo biennio;
g)  l'aggiornamento  del  circuito  professionale  e la formazione di
nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche
innovativi,  nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione   all'efficienza   energetica   e   alla  installazione  e
manutenzione degli impianti termici;
h)  la  formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare
nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche;
i)  sensibilizzazione,  informazione  ed  assistenza all'utenza ed ai
tecnici  del  settore relativamente alle attivita' di certificazione,
accertamento ed ispezione degli impianti termici.
2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, lettera a), le aziende
fornitrici   di   combustibile  rendono  disponibili  alle  autorita'
competenti,  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta  e su supporto
informatico,  gli  elenchi  aggiornati  di  tutti gli utenti serviti,
comprensivi  dei dati di domiciliazione fiscale. I comuni collaborano
con le autorita' competenti per la costituzione e l'aggiornamento del
catasto degli impianti termici.
3.  Le  autorita'  competenti,  possono  svolgere  i  compiti ad esse
assegnati  avvalendosi  di organismi esterni di cui all'art. 2, comma
1, lettera v).