Art. 4. Funzioni e compiti delle autorita' competenti 1. Alle autorita' competenti sono demandate le seguenti attivita': a) costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza; b) accertamento di tutte le certificazioni pervenute; c) ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicita' delle certificazioni trasmesse; d) comunicazione agli utenti sul corretto funzionamento degli impianti e conformita' alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la necessita', a seguito di accertamento; e) adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la necessita', volti alla tutela degli utenti e degli impianti; f) trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di aggiornamento biennale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza, controllo e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati nell'ultimo biennio; g) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti termici; h) la formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche; i) sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attivita' di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), le aziende fornitrici di combustibile rendono disponibili alle autorita' competenti, entro sessanta giorni dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. I comuni collaborano con le autorita' competenti per la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici. 3. Le autorita' competenti, possono svolgere i compiti ad esse assegnati avvalendosi di organismi esterni di cui all'art. 2, comma 1, lettera v).