Art. 5.
 Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti

1.  In  conformita'  a  quanto  stabilito dalle normative vigenti, le
Autorita'  competenti  effettuano gli accertamenti e le ispezioni de-
gli  impianti  termici,  con  cadenza  almeno  biennale per quelli di
potenza inferiore a 35 kW e con cadenza annuale per quelli di potenza
uguale o superiore a 35 kW con oneri a carico degli utenti.
2.  Le  autorita' competenti hanno facolta' di consentire agli utenti
di certificare il proprio impianto, mediante la consegna del rapporto
di  controllo  di  efficienza  energetica di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  p) ed il pagamento della corrispondente tariffa, con i tempi
e nei modi stabiliti dalla autorita' competente.
3.  Le  autorita'  competenti  provvedono all'accertamento di tutti i
rapporti  di  controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora
ne  rilevino  la  necessita',  ad  attivarsi presso gli utenti, anche
attraverso  visita  ispettiva  non  onerosa,  affinche' questi ultimi
procedano agli adeguamenti che si rendono eventualmente necessari.
4.  Le  autorita'  competenti  provvedono  ad effettuare le ispezioni
presso  tutti  gli  utenti  che  non  hanno  proceduto  all'invio dei
rapporti   di   controllo  di  efficienza  energetica  unitamente  al
versamento della relativa tariffa.
5.  L'insieme  delle  attivita'  ispettive di cui ai commi 3 e 4 deve
comunque riguardare annualmente, almeno il 5% degli impianti presenti
nel  territorio  di competenza. Nel condurre le fasi ispettive presso
gli  utenti le autorita' competenti pongono attenzione ai casi in cui
si  evidenzino  situazioni  di  non  conformita' alle norme vigenti e
possono  programmare  le  ispezioni  a  campione dando priorita' agli
impianti  piu' vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione
di  criticita',  avendo  cura  di  predisporre il campione in modo da
evitare distorsioni di mercato.
6.  Nell'ambito  della  fase ispettiva di cui al comma 3, nel caso di
impianti  termici  dotati di generatori di calore di eta' superiore a
quindici  anni,  le  autorita'  competenti  effettuano  le  ispezioni
all'impianto  termico  nel  suo complesso. In questi casi l'azione di
ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:
a)  per  gli  impianti  di  potenza  nominale del focolare maggiori o
uguali   a  350  kW,  con  la  determinazione  del  rendimento  medio
stagionale  dell'impianto  e  con  la  realizzazione  di una diagnosi
energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi
di  riduzione  della  spesa  energetica,  i relativi tempi di ritorno
degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema
di certificazione energetica in vigore;
b)  per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350
kW   con   la  determinazione  del  rendimento  di  produzione  medio
stagionale   del   generatore   e  con  una  relazione  che  evidenzi
l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di
altri  possibili  interventi  impiantistici  ed edilizi in materia di
energia;
c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore
o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della
relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare
precedentemente dette.
7.  La  consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera
e)  del  comma  precedente  costituisce  titolo  abilitativo  per  la
realizzazione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
22  gennaio  2004,  n.  42  e  salvo  eventuali  diverse  indicazioni
contenute nella documentazione medesima.
8.  Le  tariffe a carico degli utenti per le attivita' previste dalla
presente legge, sono stabilite dalle autorita' competenti.
9.  Le  autorita'  competenti  possono  stabilire che gli adempimenti
connessi  alla  certificazione  dell'impianto  siano posti in capo ai
manutentori,  su  delega dell'utente, al quale deve essere rilasciata
opportuna   documentazione   attestante   l'effettiva  certificazione
dell'impianto.
10.   Le   operazioni   di   controllo   ed   eventuale  manutenzione
dell'impianto  termico  cosi'  come  definiti  all'art.  2,  comma 1,
lettere  e) e o) devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili
dall'impresa  installatrice  dell'impianto  ai  sensi della normativa
vigente.
Qualora   l'impresa   installatrice  non  abbia  ritenuto  necessario
predisporre  sue  istruzioni  specifiche,  o  queste  non  siano piu'
disponibili,  le  operazioni  di  controllo ed eventuale manutenzione
degli  apparecchi  e  dei  dispositivi  facenti  parte  dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche
relative  allo  specifico  modello elaborate dal fabbricante ai sensi
della normativa vigente.
Le  operazioni  di  controllo  e  manutenzione  delle  restanti parti
dell'impianto  termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali
non  siano  disponibili  ne'  reperibili  neppure  le  istruzioni del
fabbricante,  devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la
periodicita'  prevista  dalle  normative  UNI  e CEI per lo specifico
elemento otipo di apparecchio o dispositivo.
Nel   caso   in  cui,  per  qualsiasi  motivo,  il  proprietario,  il
conduttore,  l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto,
non    disponga    delle    istruzioni   dell'impresa   installatrice
dell'impianto ne' del fabbricante del generatore di calore o di altri
apparecchi  fondamentali,  i  predetti  soggetti  devono  farsi parte
attiva  per  reperire  copia  delle istruzioni tecniche relative allo
specifico modello di apparecchio.
In  mancanza  delle  suddette  istruzioni, il controllo e l'eventuale
manutenzione deve essere eseguito con cadenza annuale.
11.  I  controlli  di  efficienza  energetica  dell'impianto  di  cui
all'art.2, comma 1, lettera p) devono essere eseguiti con le seguenti
cadenze temporali:
a)  ogni due anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a
35   kW  destinati  al  riscaldamento  degli  ambienti  con  o  senza
produzione di acqua calda sanitaria;
b)  ogni  quattro  anni  per  gli apparecchi assimilati agli impianti
termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
c)  ogni  anno  per  gli  impianti  di  potenza  al  focolare  uguale
osuperiore a 35 kW.