Art. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti 1. In conformita' a quanto stabilito dalle normative vigenti, le Autorita' competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni de- gli impianti termici, con cadenza almeno biennale per quelli di potenza inferiore a 35 kW e con cadenza annuale per quelli di potenza uguale o superiore a 35 kW con oneri a carico degli utenti. 2. Le autorita' competenti hanno facolta' di consentire agli utenti di certificare il proprio impianto, mediante la consegna del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) ed il pagamento della corrispondente tariffa, con i tempi e nei modi stabiliti dalla autorita' competente. 3. Le autorita' competenti provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessita', ad attivarsi presso gli utenti, anche attraverso visita ispettiva non onerosa, affinche' questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono eventualmente necessari. 4. Le autorita' competenti provvedono ad effettuare le ispezioni presso tutti gli utenti che non hanno proceduto all'invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della relativa tariffa. 5. L'insieme delle attivita' ispettive di cui ai commi 3 e 4 deve comunque riguardare annualmente, almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza. Nel condurre le fasi ispettive presso gli utenti le autorita' competenti pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformita' alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorita' agli impianti piu' vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticita', avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. 6. Nell'ambito della fase ispettiva di cui al comma 3, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso. In questi casi l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica: a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore; b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia; c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette. 7. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera e) del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima. 8. Le tariffe a carico degli utenti per le attivita' previste dalla presente legge, sono stabilite dalle autorita' competenti. 9. Le autorita' competenti possono stabilire che gli adempimenti connessi alla certificazione dell'impianto siano posti in capo ai manutentori, su delega dell'utente, al quale deve essere rilasciata opportuna documentazione attestante l'effettiva certificazione dell'impianto. 10. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico cosi' come definiti all'art. 2, comma 1, lettere e) e o) devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili ne' reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita' prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento otipo di apparecchio o dispositivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto ne' del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l'eventuale manutenzione deve essere eseguito con cadenza annuale. 11. I controlli di efficienza energetica dell'impianto di cui all'art.2, comma 1, lettera p) devono essere eseguiti con le seguenti cadenze temporali: a) ogni due anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria; b) ogni quattro anni per gli apparecchi assimilati agli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); c) ogni anno per gli impianti di potenza al focolare uguale osuperiore a 35 kW.