Art. 6. S a n z i o n i 1. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici deve eseguire dette attivita' a regola d'arte ed ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialita' dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto stesso. L'omissione di detti adempimenti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 6.000,00. 2. L'autorita' competente che applica la sanzione di cui al comma 1 deve darne comunicazione alla CCIAA di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 3. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera all'obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, previste dalla presente legge, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 4. Le autorita' competenti, nell'ambito della propria potesta' regolamentare, disciplinano le modalita' di irrogazione delle sanzioni e la modularita' delle stesse. 5. Le autorita' competenti applicano le sanzioni previste dalla presente legge e ne dispongono l'incasso.