Art. 6.
                           S a n z i o n i

1. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti
termici deve eseguire dette attivita' a regola d'arte ed ha l'obbligo
di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme
alla  tipologia  e  potenzialita'  dell'impianto,  da  rilasciare  al
responsabile  dell'impianto  stesso. L'omissione di detti adempimenti
comporta  l'irrogazione  di una sanzione amministrativa non inferiore
ad euro  1.000,00  e  non  superiore ad euro 6.000,00. 2. L'autorita'
competente  che  applica  la  sanzione  di  cui al comma 1 deve darne
comunicazione   alla   CCIAA  di  appartenenza  per  i  provvedimenti
disciplinari conseguenti.
3.  Il  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione  che non
ottempera  all'obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici
e di provvedere affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e
manutenzione,  previste  dalla  presente  legge,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
4.  Le  autorita'  competenti,  nell'ambito  della  propria  potesta'
regolamentare,   disciplinano   le  modalita'  di  irrogazione  delle
sanzioni e la modularita' delle stesse.
5.  Le  autorita'  competenti  applicano  le  sanzioni previste dalla
presente legge e ne dispongono l'incasso.