Art. 8.
Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia
                            idroelettrica

1.  Il  rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque
ai  fini  della  produzione di energia elettrica, di potenza compresa
tra 30 e 3.000 Kw, e' sospeso sino alla predisposizione di uno studio
complessivo  delle  risorse  disponibili,  che  deve essere approvato
dalla   giunta   regionale,   su  proposta  della  direzione  parchi,
territorio,  ambiente ed energia, nel termine di anni uno a decorrere
dalla  data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione
non  riguarda  le  concessioni  in corso di rilascio, per le quali e'
stata  rilasciata  l'autorizzazione  provvisoria  all'esecuzione  dei
lavori  a termini dell'art. 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775   e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Parimenti,  la
sospensione   non   si   applica  al  rinnovo  delle  concessioni  di
derivazione  degli  impianti esistenti alla data di entrata in vigore
della  presente  legge. 2. Nel caso di concessioni idroelettriche per
le quali e' stato emesso il decreto di concessione ed i cui lavori di
cantiere non risultano ancora iniziati alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  i  relativi  decreti sono sospesi. Per dette
concessioni,  ove  risultino  conformi allo studio di cui al comma 1,
l'autorita'  concedente, previa istruttoria di cui all'art. 49, comma
2,  del regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara l'efficacia del
provvedimento di concessione; viceversa, ne dichiara l'abrogazione.
3. La giunta regionale, per la redazione dello studio di cui al comma
1, tiene conto:
a) della compatibilita' dell'utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico
con  la salvaguardia della flora e della fauna dell'ambiente di acque
correnti, sia per quanto riguarda l'alveo che le sponde;
b) della salvaguardia delle aree protette;
c) della presenza negli alvei sottesi del deflusso minimo vitale;
d)  della  salvaguardia delle priorita' d'uso stabilite dall'art. 95,
commi 2 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e)   dell'individuazione   del  tratto  del  corso  d'acqua  sotteso,
delimitato,  a  monte,  dalle opere di presa e, a valle, di quelle di
restituzione;
f)   dell'economicita'   dell'intervento  per  la  costruzione  delle
centrali idroelettriche.
4.  Con  successivo atto legislativo vengono dettate norme in materia
di  priorita'  per  il rilascio di piccole derivazioni idroelettriche
con potenza nominale non superiore a 3.000 Kw.
5.  Le  domande di derivazioni presentate alla data e successivamente
all'entrata  in  vigore  della presente legge e fino all'approvazione
dello  studio  di  cui  al  comma  1,  sono  dichiarate, ai sensi del
medesimo comma 1, non piu' procedibili.
6.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo si
provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa
151402  dello stato di previsione del bilancio relativo all'esercizio
2007.