Art. 8. Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica 1. Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30 e 3.000 Kw, e' sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse disponibili, che deve essere approvato dalla giunta regionale, su proposta della direzione parchi, territorio, ambiente ed energia, nel termine di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio, per le quali e' stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione dei lavori a termini dell'art. 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni. Parimenti, la sospensione non si applica al rinnovo delle concessioni di derivazione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel caso di concessioni idroelettriche per le quali e' stato emesso il decreto di concessione ed i cui lavori di cantiere non risultano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi decreti sono sospesi. Per dette concessioni, ove risultino conformi allo studio di cui al comma 1, l'autorita' concedente, previa istruttoria di cui all'art. 49, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara l'efficacia del provvedimento di concessione; viceversa, ne dichiara l'abrogazione. 3. La giunta regionale, per la redazione dello studio di cui al comma 1, tiene conto: a) della compatibilita' dell'utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della fauna dell'ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l'alveo che le sponde; b) della salvaguardia delle aree protette; c) della presenza negli alvei sottesi del deflusso minimo vitale; d) della salvaguardia delle priorita' d'uso stabilite dall'art. 95, commi 2 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) dell'individuazione del tratto del corso d'acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa e, a valle, di quelle di restituzione; f) dell'economicita' dell'intervento per la costruzione delle centrali idroelettriche. 4. Con successivo atto legislativo vengono dettate norme in materia di priorita' per il rilascio di piccole derivazioni idroelettriche con potenza nominale non superiore a 3.000 Kw. 5. Le domande di derivazioni presentate alla data e successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, sono dichiarate, ai sensi del medesimo comma 1, non piu' procedibili. 6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa 151402 dello stato di previsione del bilancio relativo all'esercizio 2007.