Art. 9.
               Disposizioni finali e norme transitorie

1.  Le autorita' competenti che hanno avviato il servizio, secondo le
procedure  poste  dalle  norme  previgenti,  entro centottanta giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, conformano i propri
regolamenti   ed  i  propri  disciplinari  alle  previsioni  in  essa
contenute.  2.  Nelle  more  degli  adempimenti di cui al comma 1, le
autorita'   competenti   proseguono  le  loro  attivita'  secondo  la
regolamentazione e gli atti in essere.
3. Le autorita' competenti che non hanno avviato il servizio adottano
uno  specifico  regolamento  conforme alle previsioni contenute nella
presente legge.