Art. 9. Disposizioni finali e norme transitorie 1. Le autorita' competenti che hanno avviato il servizio, secondo le procedure poste dalle norme previgenti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conformano i propri regolamenti ed i propri disciplinari alle previsioni in essa contenute. 2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1, le autorita' competenti proseguono le loro attivita' secondo la regolamentazione e gli atti in essere. 3. Le autorita' competenti che non hanno avviato il servizio adottano uno specifico regolamento conforme alle previsioni contenute nella presente legge.