Art. 12.
          Controllo della popolazione dei cani e dei gatti

   1. Su richiesta dei singoli comuni, l'Unita' operativa di igiene e
sanita'  pubblica  veterinaria  dell'Azienda provinciale, anche sulla
base  di convenzioni con veterinari liberi professionisti, predispone
ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  n.  281  del  1991  interventi
finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni di cani e di
gatti mediante sterilizzazione.
   2.  Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere effettuati,
a  proprie  spese,  dagli enti, dalle associazioni protezioniste o da
privati previa autorizzazione del comune.
   3.  Dopo  la  sterilizzazione  i  gatti, identificati con apposita
marcatura  al  padiglione auricolare destro per le femmine e sinistro
per i maschi, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza.
   4.  I  cani  ricoverati  nelle strutture di cui all'art. 6 possono
essere  soppressi  soltanto  nei  casi in cui risultino di comprovata
pericolosita'  o  siano  affetti  da  forme  patologiche  gravi o non
curabili.
   5.  La soppressione dei cani deve essere deliberata da un apposito
comitato, costituito per ogni rifugio, dal responsabile del rifugio o
suo  delegato e da un esperto da lui stesso individuato, da un medico
veterinario  dell'Azienda  provinciale  e  da  un  medico veterinario
indicato  dall'ordine dei veterinari della provincia di Trento, ed e'
effettuata  da  medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e
comunque  con  l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze
agli animali.
   6.  I  gatti  i  liberta'  possono  essere  soppressi  soltanto se
gravemente malati o incurabili.