Art. 12. Controllo della popolazione dei cani e dei gatti 1. Su richiesta dei singoli comuni, l'Unita' operativa di igiene e sanita' pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale, anche sulla base di convenzioni con veterinari liberi professionisti, predispone ai sensi dell'art. 2 della legge n. 281 del 1991 interventi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni di cani e di gatti mediante sterilizzazione. 2. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere effettuati, a proprie spese, dagli enti, dalle associazioni protezioniste o da privati previa autorizzazione del comune. 3. Dopo la sterilizzazione i gatti, identificati con apposita marcatura al padiglione auricolare destro per le femmine e sinistro per i maschi, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza. 4. I cani ricoverati nelle strutture di cui all'art. 6 possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultino di comprovata pericolosita' o siano affetti da forme patologiche gravi o non curabili. 5. La soppressione dei cani deve essere deliberata da un apposito comitato, costituito per ogni rifugio, dal responsabile del rifugio o suo delegato e da un esperto da lui stesso individuato, da un medico veterinario dell'Azienda provinciale e da un medico veterinario indicato dall'ordine dei veterinari della provincia di Trento, ed e' effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali. 6. I gatti i liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.