Art. 6. Rifugi per cani 1. Per rifugio per cani, di seguito denominato rifugio, si intende una struttura destinata al ricovero permanente dei cani vaganti e per i quali non e' stato possibile rintracciare il proprietario. 2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione dei rifugi nel rispetto dei criteri e delle caratteristiche strutturali stabiliti dall'art. 7 e possono affidarli in gestione, sulla base di convenzioni, ad enti, ad associazioni protezioniste e a privati; nelle predette convenzioni sono definiti gli adempimenti e gli obblighi in ordine al mantenimento e alla custodia degli animali ospitati secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10. 3. I rifugi possono accogliere e tenere in custodia a pagamento anche cani in proprieta', salvi i casi di esenzione dal pagamento stabiliti dal comune. 4. Per sopperire ad esigenze contingenti i comuni, singoli od associati, devono dotarsi di una struttura minimale destinata al ricovero dei cani per il tempo necessario all'espletamento delle prime verifiche anagrafiche e sanitarie. In tale struttura sono garantite le condizioni di buon trattamento dell'animale anche sulla base di indicazioni fornite dall'Azienda provinciale; i dati relativi alle movimentazioni dei singoli soggetti ospitati sono riportati in apposito registro. 5. Le strutture previste dal presente articolo sono soggette al controllo sanitario secondo quanto previsto dall'art. 8.