Art. 6.
                           Rifugi per cani

   1. Per rifugio per cani, di seguito denominato rifugio, si intende
una struttura destinata al ricovero permanente dei cani vaganti e per
i quali non e' stato possibile rintracciare il proprietario.
   2.  I comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione dei
rifugi  nel  rispetto dei criteri e delle caratteristiche strutturali
stabiliti  dall'art. 7 e possono affidarli in gestione, sulla base di
convenzioni,  ad  enti,  ad  associazioni  protezioniste e a privati;
nelle  predette  convenzioni  sono  definiti  gli  adempimenti  e gli
obblighi  in  ordine  al  mantenimento  e alla custodia degli animali
ospitati secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10.
   3.  I  rifugi  possono accogliere e tenere in custodia a pagamento
anche  cani  in  proprieta',  salvi i casi di esenzione dal pagamento
stabiliti dal comune.
   4.  Per  sopperire  ad  esigenze  contingenti i comuni, singoli od
associati,  devono  dotarsi  di  una  struttura minimale destinata al
ricovero  dei  cani  per  il  tempo necessario all'espletamento delle
prime  verifiche  anagrafiche  e  sanitarie.  In  tale struttura sono
garantite  le condizioni di buon trattamento dell'animale anche sulla
base di indicazioni fornite dall'Azienda provinciale; i dati relativi
alle  movimentazioni  dei singoli soggetti ospitati sono riportati in
apposito registro.
   5.  Le  strutture  previste dal presente articolo sono soggette al
controllo sanitario secondo quanto previsto dall'art. 8.