Art. 2. Modalita' di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato 1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalita' di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l'intervento e' realizzato e la Regione. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri: a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore; b) pubblicita' dell'iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto; c) situazione economica ISEE-ERP, definita con le modalita' e i criteri di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m) della legge regionale n. 1/2000), non superiore a 40.000,00 euro per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro e a 30.000,00 euro per ogni altra categoria di beneficiari; d) determinazione del canone di locazione, il cui ammontare deve essere inferiore a quello di mercato e coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' i costi di gestione dell'immobile, tenendo conto della redditivita' dell'investimento; il canone annuo non potra' comunque essere superiore al 5 per cento del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata; e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile; f) determinazione di standard di servizio relativi alle caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari; g) modalita' di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di un apposito sistema informativo predisposto dalla Regione, ivi compresa la contabilita' separata per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio del servizio al fine di verificare il risultato conseguito dal soggetto attuatore in relazione all'agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi; h) modalita' per l'individuazione di quote di alloggi da riservare, nell'ambito del piano economico finanziario, ad un canone comunque inferiore a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie erp di cui al regolamento regionale n. 1/2004 o categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta, nei limiti di cui alla lettera c); i) modalita' di determinazione delle sanzioni contrattuali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, anche in ragione del vantaggio economico conseguito. 3. La Regione e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 1, nonche' al rispetto degli standard di servizio, da parte dei soggetti promotori e attuatori.