Art. 2.
Modalita' di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato

1.  Ferme  restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso e
la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale
pubblica,  le  modalita'  di  attuazione degli interventi relativi ai
servizi  abitativi  a  canone  convenzionato sono disciplinate da una
specifica  convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune
nel  quale  l'intervento e' realizzato e la Regione. 2. Entro novanta
giorni   dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  la  giunta
regionale  approva  una  convenzione tipo, nella quale sono stabiliti
gli  elementi  essenziali  ai  quali  devono  uniformarsi  le singole
convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:
a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore;
b)  pubblicita'  dell'iniziativa  ai  fini  della  partecipazione dei
destinatari degli alloggi o dei posti letto;
c)  situazione  economica  ISEE-ERP,  definita  con  le modalita' e i
criteri  di  cui  al  regolamento  regionale  10  febbraio 2004, n. 1
(Criteri  generali  per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia  residenziale  pubblica  (art. 3, comma 41, lettera m) della
legge  regionale  n.  1/2000),  non  superiore a 40.000,00 euro per i
soggetti  aventi  esigenze  abitative  di tipo temporaneo collegate a
particolari  condizioni  di studio o di lavoro e a 30.000,00 euro per
ogni altra categoria di beneficiari;
d)  determinazione  del  canone  di  locazione, il cui ammontare deve
essere  inferiore  a  quello  di  mercato  e  coprire  gli  oneri  di
realizzazione,  recupero  o acquisizione, nonche' i costi di gestione
dell'immobile, tenendo conto della redditivita' dell'investimento; il
canone  annuo non potra' comunque essere superiore al 5 per cento del
prezzo  di  cessione  fissato  a  livello comunale per gli alloggi in
edilizia residenziale convenzionata;
e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile;
f)   determinazione   di   standard   di   servizio   relativi   alle
caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi,
anche in relazione alle diverse categorie di destinatari;
g) modalita' di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di
un  apposito  sistema  informativo  predisposto  dalla  Regione,  ivi
compresa    la    contabilita'    separata   per   la   realizzazione
dell'intervento  e  l'esercizio del servizio al fine di verificare il
risultato    conseguito   dal   soggetto   attuatore   in   relazione
all'agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi;
h)  modalita'  per l'individuazione di quote di alloggi da riservare,
nell'ambito  del  piano  economico finanziario, ad un canone comunque
inferiore  a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi
i requisiti economici per accedere alle altre tipologie erp di cui al
regolamento regionale n. 1/2004 o categorie ritenute a livello locale
meritevoli  di  tutela  per la funzione sociale svolta, nei limiti di
cui alla lettera c);
i)  modalita'  di  determinazione  delle  sanzioni  contrattuali  per
l'inosservanza  degli  obblighi stabiliti nella convenzione, anche in
ragione del vantaggio economico conseguito.
3.  La  Regione  e  i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive
competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all'esatto
adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma
1,  nonche'  al  rispetto  degli  standard  di servizio, da parte dei
soggetti promotori e attuatori.