Art. 10. Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato 1 La Regione istituisce il catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato, al fine di consentire l'incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti. 2. Con le norme regolamentari di cui all'Art. 16 la Regione stabilisce i requisiti necessari all'iscrizione nel catalogo di cui al comma 1.