Art. 10.
Catalogo  regionale  dei  soggetti  erogatori  della  formazione  per
                           l'apprendistato

    1  La  Regione  istituisce  il  catalogo  regionale  dei soggetti
erogatori della formazione per l'apprendistato, al fine di consentire
l'incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti.
    2.  Con  le  norme  regolamentari  di  cui all'Art. 16 la Regione
stabilisce  i  requisiti necessari all'iscrizione nel catalogo di cui
al comma 1.