Art. 11.
                  Apprendistato professionalizzante

    1.  La  disciplina  degli  aspetti  formativi  dell'apprendistato
professionalizzante  e'  volta  a  garantire la qualita' dell'offerta
formativa  attraverso  l'integrazione tra apprendimento non formale e
apprendimento  formale,  con  la  finalita'  di  consentire  ad  ogni
apprendista   lo  sviluppo  di  competenze  di  base,  trasversali  e
tecnico-professionali  al fine di mantenere, sviluppare e spendere il
proprio  capitale  di  abilita'  e  conoscenze in differenti contesti
lavorativi   ed   anche  nell'ambito  dei  sistemi  della  formazione
professionale e dell'istruzione.
    2.   La   giunta   regionale   disciplina   i  profili  formativi
dell'apprendistato   professionalizzante   secondo  quanto  stabilito
dall'Art.  49,  comma 5  del decreto legislativo n. 276/2003 e tenuto
conto  di  quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli
accordi  interconfederali,  d'intesa con le associazioni dei datori e
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
regionale,  sentito  il  gruppo  tecnico  di  cui alla delibera della
giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 325.
    3.   La   Regione  individua  nelle  associazioni  dei  datori  e
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
regionale,   i   soggetti   con   i   quali  definire  la  disciplina
dell'apprendistato  professionalizzante,  secondo  modalita' definite
dal regolamento di cui all'Art. 16.
    4. La Regione riconosce l'apprendistato professionalizzante quale
percorso  prioritario  finalizzato  al  conseguimento della qualifica
professionale, anche di livello elevato, di giovani da inserire nelle
imprese attraverso una formazione sia teorica che pratica.