Art. 11. Apprendistato professionalizzante 1. La disciplina degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante e' volta a garantire la qualita' dell'offerta formativa attraverso l'integrazione tra apprendimento non formale e apprendimento formale, con la finalita' di consentire ad ogni apprendista lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di mantenere, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilita' e conoscenze in differenti contesti lavorativi ed anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione. 2. La giunta regionale disciplina i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante secondo quanto stabilito dall'Art. 49, comma 5 del decreto legislativo n. 276/2003 e tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi interconfederali, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale, sentito il gruppo tecnico di cui alla delibera della giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 325. 3. La Regione individua nelle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale, i soggetti con i quali definire la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, secondo modalita' definite dal regolamento di cui all'Art. 16. 4. La Regione riconosce l'apprendistato professionalizzante quale percorso prioritario finalizzato al conseguimento della qualifica professionale, anche di livello elevato, di giovani da inserire nelle imprese attraverso una formazione sia teorica che pratica.