Art. 13.
Apprendistato  per  l'espletamento del diritto dovere di istruzione e
                             formazione

    1.   La   Regione   attua   il  contratto  di  apprendistato  per
l'espletamento   del   diritto-dovere   di  istruzione  e  formazione
attraverso  le  modalita'  proprie della programmazione integrata tra
formazione   professionale   ed   istruzione  per  l'acquisizione  di
competenze   di   base,  trasversali  e  tecnico  professionali,  con
l'obiettivo  del  conseguimento della qualifica professionale secondo
quanto previsto dall'Art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed anche
al  fine  di  favorire  il passaggio tra i sistemi della formazione e
della istruzione.
    2.  La  giunta  regionale,  nel rispetto degli standard formativi
minimi  nazionali  definiti ai sensi della legge n. 53/2003, d'intesa
con   il   Ministero  del  lavoro  e  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, sentite le associazioni dei datori
e  prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu' rappresentative sul
piano  nazionale,  disciplina  i  profili  formativi del contratto di
apprendistato  per  l'espletamento del diritto dovere di istruzione e
formazione,  per  il  conseguimento  della qualifica professionale ai
sensi dell'Art. 2 della legge n. 53/2003.