Art. 13. Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione 1. La Regione attua il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso le modalita' proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale secondo quanto previsto dall'Art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della formazione e della istruzione. 2. La giunta regionale, nel rispetto degli standard formativi minimi nazionali definiti ai sensi della legge n. 53/2003, d'intesa con il Ministero del lavoro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per il conseguimento della qualifica professionale ai sensi dell'Art. 2 della legge n. 53/2003.