Art. 18.
                          Norma finanziaria

    1.  Al  finanziamento degli interventi previsti all'Art. 12 si fa
fronte  con  le  risorse  statali  trasferite  ai sensi dell'Art. 68,
comma 5  della  legge  17 maggio 1999, n. 144 e allocate nella unita'
previsionale   di   base   11.1.003   denominata   «Qualificazione  e
riqualificazione professionale» (cap. 2961) del bilancio regionale di
previsione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 30 maggio 2007
                             LORENZETTI