Art. 18. Norma finanziaria 1. Al finanziamento degli interventi previsti all'Art. 12 si fa fronte con le risorse statali trasferite ai sensi dell'Art. 68, comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e allocate nella unita' previsionale di base 11.1.003 denominata «Qualificazione e riqualificazione professionale» (cap. 2961) del bilancio regionale di previsione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 30 maggio 2007 LORENZETTI