Art. 3.
                          Profilo formativo

    1.  Il profilo formativo e' l'insieme degli obiettivi formativi e
degli   standard   minimi   di   competenza   per  gruppi  di  figure
professionali  da conseguire nel corso del contratto di apprendistato
attraverso  il  percorso  formativo  esterno  ed interno all'impresa,
formale e non formale.
    2. La giunta regionale, con proprio atto, definisce, d'intesa con
le  associazioni  dei  datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu'   rappresentative  sul  piano  regionale,  i  profili  formativi
dell'apprendistato  in relazione alle diverse figure professionali ed
in  coerenza  con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell'Art.
52  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua
gli standard minimi nazionali.
    3.  La  giunta  regionale,  nell'attivita'  di  definizione  e di
aggiornamento  dei  profili  formativi  di  cui al comma 2, recepisce
anche  i  profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva
nazionale  e/o  regionale,  gli  standard formativi definiti ai sensi
dell'Art.  4  del  decreto  ministeriale  20 maggio  1999,  n. 179, i
risultati   delle  indagini  nazionali  e  regionali  sui  fabbisogni
formativi svolte dagli enti bilaterali.