Art. 3. Profilo formativo 1. Il profilo formativo e' l'insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per gruppi di figure professionali da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno ed interno all'impresa, formale e non formale. 2. La giunta regionale, con proprio atto, definisce, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale, i profili formativi dell'apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua gli standard minimi nazionali. 3. La giunta regionale, nell'attivita' di definizione e di aggiornamento dei profili formativi di cui al comma 2, recepisce anche i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell'Art. 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali.