Art. 10.
                       Accesso alla dirigenza

    1.  L'accesso  alla  qualifica di dirigente regionale avviene per
concorso  per  titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di
formazione.
    2.  Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di  almeno  diploma  di  laurea,  che abbiano compiuto cinque anni di
servizio  svolti in posizioni funzionali per le quali e' richiesto il
diploma di laurea.
    3.  Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al
comma 1  i  dipendenti  di  aziende  private,  in  possesso di almeno
diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni
di   servizio   in   posizioni   funzionali   afferenti  la  carriera
dirigenziale.
    4.   Con   i  regolamenti  emanati  ai  sensi  dell'Art.  2  sono
disciplinati   modalita'  e  termini  per  l'accesso  alla  qualifica
dirigenziale,  garantendo pari opportunita'. Con gli stessi atti sono
stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla
qualifica dirigenziale.