Art. 10. Accesso alla dirigenza 1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione. 2. Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di almeno diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali e' richiesto il diploma di laurea. 3. Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al comma 1 i dipendenti di aziende private, in possesso di almeno diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera dirigenziale. 4. Con i regolamenti emanati ai sensi dell'Art. 2 sono disciplinati modalita' e termini per l'accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunita'. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale.