Art. 11. Incarichi dirigenziali 1. L'incarico al dirigente e' conferito dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale. 2. L'incarico e' disciplinato con contratto di diritto privato ed e' rinnovabile. 3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacita' professionali posseduti dai valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti. 4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti, a dipendenti dell'amministrazione consiliare appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 5. Le modalita' e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'Art. 2.