Art. 11.
                       Incarichi dirigenziali

    1.   L'incarico   al   dirigente  e'  conferito  dall'ufficio  di
presidenza su proposta del segretario generale.
    2. L'incarico e' disciplinato con contratto di diritto privato ed
e' rinnovabile.
    3.   Per   il   conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
dirigenziale  si  tiene  conto,  in  relazione  alla  natura  e  alle
caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali
e  professionali,  delle  attitudini  e delle capacita' professionali
posseduti   dai   valutati  anche  in  considerazione  dei  risultati
conseguiti.
    4.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere  conferiti, nel
limite  del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti, a
dipendenti    dell'amministrazione   consiliare   appartenenti   alla
categoria  immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso
di  almeno  il  diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso  del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al
comma 3.  In  tal  caso  i  dipendenti  incaricati  sono collocati in
aspettativa  senza  assegni  per  tutta  la durata dell'incarico, con
diritto    al   mantenimento   del   posto   e   con   riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
    5.  Le  modalita'  e  i termini per il conferimento dell'incarico
sono definiti con i regolamenti di cui all'Art. 2.