Art. 14.
                        A b r o g a z i o n e

    1. E' abrogata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in
quanto  compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore
dei  regolamenti  di  cui  all'art. 2, per la parte che disciplina le
materie oggetto dei regolamenti stessi.