Art. 14. A b r o g a z i o n e 1. E' abrogata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 21. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 2, per la parte che disciplina le materie oggetto dei regolamenti stessi.