Art. 2. Disciplina di attuazione 1. L'ufficio di presidenza, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, definisce indirizzi e criteri generali di carattere organizzativo. Sulla base di tali criteri l'ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.