Art. 2.
                      Disciplina di attuazione

    1.   L'ufficio   di   presidenza,  previa  concertazione  con  le
organizzazioni  sindacali,  definisce indirizzi e criteri generali di
carattere  organizzativo.  Sulla  base  di  tali criteri l'ufficio di
presidenza  approva  i regolamenti di organizzazione finalizzati alla
gestione   del   personale   e   all'articolazione   della  struttura
organizzativa,  nel  rispetto  delle norme della presente legge e dei
contratti  collettivi  di  lavoro,  con  particolare  riferimento  al
sistema delle relazioni sindacali.