Art. 3. Presidente del Consiglio regionale 1. Il Presidente del Consiglio regionale: a) rappresenta in giudizio il Consiglio regionale nelle controversie legate ad atti di esercizio dell'autonomia consiliare e, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, promuove davanti alla autorita' giudiziaria le azioni necessarie; b) propone all'ufficio di presidenza la nomina del segretario generale; c) presenta all'ufficio di presidenza una relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi della Segreteria generale.