Art. 3.
                 Presidente del Consiglio regionale

    1. Il Presidente del Consiglio regionale:
      a) rappresenta   in   giudizio  il  Consiglio  regionale  nelle
controversie legate ad atti di esercizio dell'autonomia consiliare e,
previa  deliberazione  dell'ufficio  di  presidenza, promuove davanti
alla autorita' giudiziaria le azioni necessarie;
      b) propone  all'ufficio  di presidenza la nomina del segretario
generale;
      c) presenta  all'ufficio  di  presidenza  una relazione annuale
sullo stato di attuazione degli obiettivi della Segreteria generale.