Art. 6. Segretario generale 1. Il segretario generale e' il responsabile dell'organizzazione dell'attivita' della struttura consiliare e del conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti dall'ufficio di presidenza. 2. Il segretario generale, in particolare: a) sovrintende funzionalmente alle attivita' delle strutture e delle posizioni di livello dirigenziale, svolgendo compiti di raccordo tra esse e con gli organi politici del Consiglio regionale; b) elabora le proposte da sottoporre all'approvazione dell'ufficio di presidenza; c) propone all'ufficio di presidenza i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie; d) attribuisce gli obiettivi dell'attivita' ai dirigenti consiliari, unitamente alle risorse necessarie; e) valuta i risultati dell'attivita' dei dirigenti consiliari; f) provvede all'individuazione delle posizioni di livello non dirigenziale, sentiti i rispettivi dirigenti. 3. Il segretario generale nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si avvale del Comitato di direzione.