Art. 6.
                         Segretario generale

    1.  Il segretario generale e' il responsabile dell'organizzazione
dell'attivita'  della  struttura  consiliare  e del conseguimento dei
risultati   rispetto   agli   obiettivi   stabiliti  dall'ufficio  di
presidenza.
    2. Il segretario generale, in particolare:
      a) sovrintende  funzionalmente alle attivita' delle strutture e
delle   posizioni  di  livello  dirigenziale,  svolgendo  compiti  di
raccordo tra esse e con gli organi politici del Consiglio regionale;
      b) elabora   le   proposte   da   sottoporre   all'approvazione
dell'ufficio di presidenza;
      c) propone  all'ufficio  di  presidenza  i  programmi attuativi
degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie;
      d) attribuisce   gli   obiettivi  dell'attivita'  ai  dirigenti
consiliari, unitamente alle risorse necessarie;
      e) valuta i risultati dell'attivita' dei dirigenti consiliari;
      f) provvede  all'individuazione  delle posizioni di livello non
dirigenziale, sentiti i rispettivi dirigenti.
    3.  Il  segretario  generale nell'esercizio delle attribuzioni di
cui ai commi 1 e 2 si avvale del Comitato di direzione.