Art. 7.
                   Incarico di segretario generale

    1. L'incarico di segretario generale viene conferito dall'ufficio
di presidenza, previa proposta del Presidente.
    2. L'incarico e' disciplinato con contratto di diritto privato ed
e' rinnovabile.
    3.  La  durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato
dell'ufficio di presidenza.
    4.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 3, al fine di garantire la
continuita'  nell'esercizio  delle funzioni, l'incarico al Segretario
generale e' prorogato fino alla data di nomina del successore.