Art. 7. Incarico di segretario generale 1. L'incarico di segretario generale viene conferito dall'ufficio di presidenza, previa proposta del Presidente. 2. L'incarico e' disciplinato con contratto di diritto privato ed e' rinnovabile. 3. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato dell'ufficio di presidenza. 4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni, l'incarico al Segretario generale e' prorogato fino alla data di nomina del successore.