Art. 8.
                        Comitato di direzione

    1. E' istituito il Comitato di direzione, composto dal Segretario
generale,  che  lo  presiede,  e  dai dirigenti del ruolo consiliare,
convocato  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dal  regolamento  di
organizzazione.
    2.  Il Comitato coadiuva il segretario generale nello svolgimento
dei suoi compiti, formulando osservazioni e proposte.
    3.  Il Comitato e' anche organismo di consulenza del presidente e
dell'ufficio    di    presidenza,    con    particolare   riferimento
all'adeguatezza  delle  strutture  e  dei  servizi  alle funzioni del
Consiglio regionale.
    4.   Alle   sedute   del   Comitato  possono  essere  invitati  i
responsabili delle posizioni non dirigenziali.