Art. 8. Comitato di direzione 1. E' istituito il Comitato di direzione, composto dal Segretario generale, che lo presiede, e dai dirigenti del ruolo consiliare, convocato nei modi e nei termini previsti dal regolamento di organizzazione. 2. Il Comitato coadiuva il segretario generale nello svolgimento dei suoi compiti, formulando osservazioni e proposte. 3. Il Comitato e' anche organismo di consulenza del presidente e dell'ufficio di presidenza, con particolare riferimento all'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale. 4. Alle sedute del Comitato possono essere invitati i responsabili delle posizioni non dirigenziali.