Art. 9. D i r i g e n z a 1. La dirigenza consiliare e' ordinata nell'unica qualifica di dirigente, secondo criteri di omogeneita' di funzioni e di graduazione delle responsabilita'. 2. Con i regolamenti di cui all'Art. 2 sono definite le funzioni, i poteri e le responsabilita' affidate ai dirigenti consiliari come previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.