Art. 9.
                          D i r i g e n z a

    1.  La  dirigenza  consiliare e' ordinata nell'unica qualifica di
dirigente,   secondo   criteri   di  omogeneita'  di  funzioni  e  di
graduazione delle responsabilita'.
    2. Con i regolamenti di cui all'Art. 2 sono definite le funzioni,
i  poteri  e le responsabilita' affidate ai dirigenti consiliari come
previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali
e decentrati di lavoro.